LA DICHIARAZIONE IMU PER LE VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2022 e 2021

 

Presentazione entro il 30 giugno 2023

 

Per effetto del decreto Milleproroghe (art. 3, co. 1 del D.L. 198/2022), che ha ulteriormente prorogato la presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel periodo d’imposta 2021, entro il prossimo 30 giugno 2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU per comunicare al Comuni le variazioni avvenute nel corso dei periodi d’imposta 2022 e 2021.

 

La data del 30 giugno p.v. non è da confondere con il versamento dell’acconto IMU sul primo semestre 2023, che invece scade il prossimo 16 giugno.

 

Casi di presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Va comunque ricordato che la dichiarazione IMU va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

·      fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·      fabbricati di interesse storico o artistico;

·      fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;

·      fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, in questo caso la presentazione della dichiarazione dal 2022 è condizione per l’applicazione dell’esenzione);

·      terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

·      i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;

·      le compravendite o le modifiche di valore di un’area edificabile;

·      l’intervenuta esenzione sui fabbricati;

·      la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;

·      i fabbricati posseduti e non locati che le imprese di costruzione non sono riusciti a vendere (tassati con aliquota ridotta sino al 2021, esenti dal 2022);

·      l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello IMU. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero, si vedano le istruzioni al modello.

 

Dichiarazione IMU e Covid-19

Oltre alle esenzioni a regime, si devono ricordare altresì quelle legate al quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

·      articolo 177, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;

·      articolo 78, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articolo 9 e 9-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;

·      articolo 1, comma 599, L. 178/2020;

·      articolo 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.

Per tali ipotesi occorre presentare la dichiarazione IMU. In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

 

Presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, alternativamente:

- mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

- a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio Tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__”. La data di presentazione della dichiarazione risulta essere quella di spedizione;

- tramite invio telematico con posta certificata (PEC);

- con canale telematico Entratel e Fisconline; quest’ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

 

Dichiarazione IMU Enti non commerciali

Con il Decreto del 4 maggio 2023 il Mef ha approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni di compilazione, che tutti gli Enti non commerciali (enti del terzo settore compresi) dovranno utilizzare per comunicare all’amministrazione comunale nella quale è ubicato l’immobile che fruisce dell’esenzione totale o parziale le variazioni intervenute.

Di seguito le caratteristiche principali che occorre considerare per la corretta gestione del nuovo modello dichiarativo:

·        il nuovo modello diventa l’unico modello che deve essere utilizzato dagli Enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli;

·        la dichiarazione deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi (approvata con D.M. 29 luglio 2022), poiché quest’ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”;

·        la dichiarazione va presentata esclusivamente in forma telematica (è esclusa la modalità di presentazione cartacea) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

06/06/2023

 

www.studioansaldi.it

 

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