LA DICHIARAZIONE IMU PER LE VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2023

 

Presentazione entro il 1° luglio 2024

 

Entro il prossimo 1° luglio 2024 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU per comunicare le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, non conoscibili autonomamente dai comuni, avvenute nel corso del periodo d’imposta 2023. Con decreto Mef del 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU Enc per gli enti non commerciali.

 

Entro la stessa data i proprietari di immobili abusivamente occupati dovranno presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, se vogliono usufruire dell’esonero dall’imposta municipale e giustificare il mancato versamento dell’acconto 2024 del 17 giugno 2024.

 

Casi di presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Va comunque ricordato che la dichiarazione IMU va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

·      fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

·      fabbricati di interesse storico o artistico;

·      fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;

·      fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, in questo caso la presentazione della dichiarazione è condizione per l’applicazione dell’esenzione);

·      terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

·      i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;

·      le compravendite o le modifiche di valore di un’area edificabile;

·      l’intervenuta esenzione sui fabbricati;

·      l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello IMU. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero, si vedano le istruzioni al modello.

 

Immobili occupati abusivamente

La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esonero dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente. La norma (art. 1, co. 81, legge 197/2022) stabilisce che l’IMU non è dovuta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614, co. secondo, codice penale) e invasione di terreni e edifici (art. 633 del Codice penale), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata l’azione penale.

Il contribuente, per invocare l’esenzione, deve presentare al Comune interessato, esclusivamente in modalità telematica, pena il mancato riconoscimento dell’esenzione, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, provvedendo ad analoga dichiarazione nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

Nel nuovo modello contiene una specifica sezione dove indicare l’autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o è iniziata l’azione giudiziaria penale, nonché la data.

 

Presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, alternativamente:

- mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

- a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio Tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__”. La data di presentazione della dichiarazione risulta essere quella di spedizione;

- tramite invio telematico con posta certificata (PEC).

La dichiarazione degli Enti non commerciali si presentare telematicamente al Comune, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

 

Dichiarazione IMU Enti non commerciali

Anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo 1° luglio 2024 andranno presentate le dichiarazioni IMU relative al periodo d’imposta 2023.

L’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali l’ente può far valere, integralmente o in parte, l’esenzione prevista dall’art. 7, let. i) del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 1, co. 759, let. g) della L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Con il decreto 24 aprile 2024 il Mef ha approvato anche il modello, con le relative istruzioni di compilazione, che tutti gli enti non commerciali (enti del Terzo settore compresi) dovranno utilizzare per comunicare, all’amministrazione comunale nella quale è ubicato l’immobile interessato, i dati di tale immobile che fruisce dell’esenzione totale o parziale (nelle istruzioni al nuovo modello è stata recepita l’interpretazione dell’ultima Legge di bilancio che consente l’esenzione anche ai fabbricati oggetto di comodato, ovvero in assenza di esercizio attuale delle attività meritevoli).

Di seguito le caratteristiche principali che occorre considerare per la corretta gestione dell’obbligo dichiarativo:

scelta del modello: il nuovo modello diventa l’unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, quindi, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, co. 1, let. i) del D.Lgs. 504/1992, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli e che quindi sono ordinariamente tassati. Nel caso in cui l’ente non commerciale possieda nel Comune solo immobili imponibili, ovvero immobili esenti per motivi diversi da quelli previsti nella citata let. i), occorre presentare la dichiarazione IMU ordinaria;

periodicità di presentazione: la dichiarazione in commento deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene per la dichiarazione Imu ordinaria, poiché quest’ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”;

modalità di presentazione: la dichiarazione va presentata esclusivamente in forma telematica (è esclusa la modalità di presentazione cartacea) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui detta dichiarazione si riferisce, indirizzata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

Anche in questo modello è stata inserita una apposita sezione per l’indicazione degli immobili esenti in quanto occupati abusivamente.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

11/06/2024

 

www.studioansaldi.it

 

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