DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO 2022
Pagamento del diritto annuale dal 30 giugno o 22 agosto
Sono da poco stati comunicati via pec gli importi del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per il 2022, da effettuare con modalità e termini differenziati, nella misura individuata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) del 22/12/2021 (nota n. 429691), che ha confermato per il 2022 gli stessi importi previsti per il 2021.
Il diritto camerale è dovuto annualmente alle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza, da parte di tutte le le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al Rea (repertorio economico amministrativo).
Soggetti obbligati
Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:
· imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
· società semplici agricole;
· società semplici non agricole;
· società di persone (Snc, Sas);
· società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);
· società cooperative e consorzi;
· enti economici pubblici e privati;
· aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/2000;
· Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
· società consortili a responsabilità limitata per azioni;
· società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;
· società tra professionisti (Stp);
· imprese estere con unità locali in Italia.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2021 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
û le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2022;
û le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2021 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2022;
û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) nell’anno 2022;
û le start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, D.L. n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese) per i primi cinque anni.
Termini di versamento
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi:
} entro il 30 giugno 2022 senza maggiorazione;
} entro il 22 agosto 2022 con maggiorazione dello 0,4%.
Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
· gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
· i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);
· le società semplici ex art. 2251 c.c.;
· le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;
· le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.
Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale |
Importo |
|
Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane |
€ 53 |
(€ 53 nel ’21) |
Società semplici agricole |
€ 60 |
(€ 60 nel ’21) |
Società semplici non agricole |
€ 120 |
(€ 120 nel ’21) |
Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti) |
€ 120 |
(€ 120 nel ’21) |
Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati) |
€ 18 |
(€ 18 nel ’21) |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:
· alcune imprese individuali (che versano il diritto nella misura fissa pari ad € 120,00+€ 24,00 per unità locale);
· tutte le società (escluse quelle semplici);
· i consorzi ed enti economici pubblici e privati;
· Geie – gruppi europei di interesse economico;
corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2021), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:
da euro |
a euro |
Misura fissa e aliquote |
|
0,00 |
100.000,00 |
fisso € 200 |
(€ 200 nel ‘21) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
|
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
|
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
|
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
|
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
|
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
|
oltre 50.000.000,00 |
|
0,0001 % (fino a max di 40.000 euro) |
Unità locali
Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:
• al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità;
• a € 66,00 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.
Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.
Conseguenze del mancato versamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.
14/06/2022