DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022
Dal 2023 la tassazione al 26%
La distribuzione di dividendi, eseguita in favore dei soci persone fisiche, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 sconta sempre la tassazione secca del 26% anche se la delibera è stata adottata entro il 31 dicembre 2022, ed entro il prossimo 31 dicembre 2022 scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi e la distribuzione delle riserve formatesi con utili “ante 2018” che beneficiano delle vecchie regole.
In base al regime transitorio disposto dalla L. 215/2017, le distribuzioni dei dividendi deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 mantengono il regime fiscale previgente con tassazione in capo ai percipienti in funzione dell’anno di maturazione degli utili.
Tassazione sui dividendi fino al 31 dicembre 2022
Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:
· con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
· formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
· deliberate entro il 2022;
consente di applicare la previgente disciplina che, in caso di partecipazioni qualificate, permette una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all’anno di formazione delle riserve.
Proprio su questo punto è intervenuta l’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle Entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell’anno (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata), secondo l’Amministrazione Finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.
Dal 2018 tassazione al 26% per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate |
|
È |
|
Disciplina transitoria con riferimento a: |
|
È |
È |
Utili ante 2018 |
Delibera entro 31 dicembre 2022 |
È |
È |
Secondo l’Agenzia: distribuzione entro 31 dicembre 2022 |
Tassazione sui dividendi dal 1° gennaio 2023
Secondo tale disposizione, quindi, le società di capitali dispongono (obbligatoriamente) di un periodo di cinque anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) per “smaltire” le riserve maturate fino al 31 dicembre 2017 ed applicare le previgenti regole che in precedenza abbiamo ricordato.
In merito a tale regime transitorio, occorre evidenziare che:
- riguarda le delibere intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022;
- riguarda gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017;
- è obbligatorio per tutta la sua durata.
In tale contesto, come già anticipato, è intervenuta all’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre scorso, in base alla quale per poter applicare il descritto regime transitorio è necessario che entro il prossimo 31 dicembre 2022 non solo vi sia la delibera di distribuzione ma sia anche effettivamente erogato il dividendo ai soci. L’interpretazione non pare assolutamente in linea con il dettato normativo e costringe le società ad una corsa contro il tempo per sfruttare il regime transitorio con negative conseguenze anche sul piano finanziario oltre che patrimoniale.
Esempio |
|
Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015. Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un’aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali). A Mario Rossi spetta un dividendo di 100: - tassazione ordinaria à € 26% se distribuito dopo il 1° gennaio 2023; - tassazione azionando la disciplina transitoria à reddito imponibile 49,72 a cui applicare l’aliquota marginale del 27% à € 13,42 se distribuito entro il 31 dicembre 2022. |
Visto l’approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre 2022, si invita a valutare se, in presenza di utili formati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve.
La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi della società.
30/11/2022