NUOVA PROROGA AL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Nuova proroga al 31 gennaio 2021, con annuncio di differimento al 31/03
Il decreto Ristori approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 ha previsto la proroga della Cassa integrazione e dei licenziamenti individuali e collettivi fondati su motivi economici, per le aziende in difficoltà, fino al 31 gennaio 2021. La nuova proroga ricalca quanto stabilito dal decreto Agosto che disponeva il blocco fino al 31 dicembre 2020.
Scompare, a differenza di quanto previsto in precedenza, la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche. Inoltre, secondo il testo del disegno delle Legge di Bilancio 2021, che però potrebbe cambiare durante l’iter parlamentare, viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento ed anche la CIG.
Novità dopo il decreto Agosto
Il blocco dei licenziamenti previsto dal decreto Agosto era inizialmente legato all’utilizzo degli ammortizzatori sociali: non potevano licenziare le imprese fino a quando utilizzano la cassa integrazione. Quelle che invece non mettevano più nessuno in CIG, ma lo avevano fatto nei mesi scorsi in considerazione del lockdown, avevano un esonero contributivo per quattro mesi, durante i quali non potevano altresì licenziare. Quindi, in pratica, il blocco dei licenziamenti restava per tutte le imprese che avevano utilizzato la cassa integrazione con causale Covid-19, con lo stop a tutti i licenziamenti collettivi.
In sede di conversione in legge del decreto Agosto, avvenuta il 12 ottobre, è stata eliminata la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate e/o concluse, senza oneri per i datori di lavoro facendo richiesta contestualmente di cassa integrazione. Con l’art. 14 si dispone il blocco ai licenziamenti economici fino al 31 dicembre 2020 per le aziende che:
- utilizzano la cassa integrazione ex art. 1 dello stesso decreto;
- hanno utilizzato la cassa integrazione e optano per il nuovo esonero contributivo ex art 3.
Divieto di licenziamento
Il decreto Ristori proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, applicabile a prescindere dall’utilizzo della cassa integrazione o dell’esonero contributivo.
La nuova disposizione supera dunque il meccanismo del “divieto mobile” introdotto dal decreto Agosto, il quale – legando il blocco dei licenziamenti alla disponibilità dell’ammortizzatore o degli sgravi – aveva creato all’indomani della sua entrata in vigore non pochi problemi interpretativi ed applicativi.
In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 continuerà ad essere vietato:
- iniziare procedure di licenziamento collettivo (salvo in caso di immediata riassunzione per cambio appalto);
- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966” (sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 della medesima Legge).
Casi di possibili licenziamenti
Anche per i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la deroga al blocco generalizzato dei licenziamenti viene meno nei seguenti tre casi (art. 14 co. 3):
1) cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
2) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASpI;
3) licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
4) ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.
E’ opportuno ricordare che sarà comunque consentito il licenziamento:
· per ragioni disciplinari;
· per mancato superamento del periodo di prova;
· dell’apprendista per la fine del periodo formativo;
· per superamento del periodo di comporto;
· del collaboratore familiare;
· del dirigente.
Tavola riassuntiva per i casi di licenziamento
Le eccezioni allo stop ai licenziamenti dovrebbero ricorrere nei seguenti casi:
Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa |
La prima eccezione riguarda la cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività. |
Accordo aziendale di incentivo all’esodo |
L’azienda può tornare a licenziare anche con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I lavoratori escono dall’azienda e beneficiano della NASpI (e probabilmente anche di un incentivo all'esodo da parte del datore di lavoro). |
Fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa |
La terza deroga al divieto prevista ex lege è che sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. |
Contratti di appalto |
Sono i licenziamenti dei lavoratori impiegati in un appalto ove l’appaltatore che subentra sia tenuto ad assumere tutti i lavoratori. |
05/12/2020