COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI E L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI NEL 2019

 

Bonus ristrutturazioni in salvo anche senza l'invio dei dati all'ENEA

 

Dal 11 marzo 2019 l’ENEA ha attivato la procedura on-line tramite la quale i soggetti interessati potranno comunicare: gli interventi sul risparmio energetico, quelli per il recupero del patrimonio edilizio, che comportano risparmio energetico e gli acquisti di elettrodomestici di classe A/A+, terminati nel corso del 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1.1 e l’11.3.2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11.3.2019 e pertanto la comunicazione va effettuata entro il 9 giugno 2019.

 

Una recente risposta del 18 aprile scorso dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 46/E/2019, ha chiarito che non vi è la revoca del bonus fiscale nel caso di assenza o ritardo dell’invio dei dati all’ENEA, per le spese di recupero edilizio che accedono alla detrazione Irpef del 50 per cento.

 

Nuova comunicazione dei dati all'ENEA

L’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’ENEA spetta per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, mentre ne sono esclusi quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50%.

La nuova comunicazione è obbligatoria per i seguenti interventi:

·        riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

·        riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e da vani freddi;

·        riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

·        riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e con i vani freddi;

·        installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti);

·        sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

·        sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

·        pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

·        sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

·        microcogeneratori (Pe<50kWe);

·        scaldacqua a pompa di calore;

·        generatori di calore a biomassa;

·        installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

·        installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

·        installazione di impianti fotovoltaici;

·        acquisti effettuati nel 2018 di elettrodomestici collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, con classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Gli acquisti effettuati nel 2019 devono essere collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Interventi ammesse al risparmio energetico e quelli esclusi dalla comunicazione ENEA

Come detto, rientrano nella comunicazione gli interventi relativi al risparmio energetico, non necessariamente solo quelli che beneficiano della detrazione al 65%. Gli interventi, per i quali è necessario presentare la comunicazione in esame, sono i seguenti:

 

Interventi ammessi

detrazione

Serramenti e infissi

Schermature solari

Caldaie a biomassa

Caldaie a condensazione Classe A

 

50%

 

Riqualificazione globale dell’edificio

Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione evoluto

Generatori di aria calda a condensazione

Pompe di calore

Scalda acqua a PDC

Coibentazione involucro

Collettori solari

Generatori ibridi

Sistemi building automation

Microgeneratori

 

 

 

 

65%

 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente

70%

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell’involucro

75%

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di una classe di rischio sismico

80%

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di due o più classi di rischio sismico

85%

 

Per contro, sono esclusi dalla comunicazione i solo interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio (detraibili al 50%), che non hanno il fine di conseguire un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Ad esempio la sostituzione dei serramenti esterni rientra sia nel beneficio fiscale del risparmio energetico, che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione (ristrutturazione edilizia), l’intervento sui serramenti - in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico - dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’ENEA.

 

Termini di comunicazione per il 2019

L’invio della comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2019 e l’11.03.2019, il termine dei 90 giorni decorre dal 11.03.2019 e pertanto il termine ultimo per la comunicazione è il 9 giugno 2019.

Per i lavori ultimati dal 12 marzo 2019, l’invio dovrà avvenire entro il termine dei 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo (a nulla rileva il momento di effettuazione dei pagamenti).

Si ricorda che per gli interventi edilizi ultimati nel 2018 (dal 01.01 al 31.12.2018), che usufruiscono della detrazione fiscale del 50%, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito: http://ristrutturazioni2018.enea.it. è stato prorogato al 1° aprile 2019 (inizialmente era al 21/11/2018).

 

Nuovi portali ENEA 2019 e modalità di compilazione

A partire dall’11.3.2019 l’ENEA ha attivato sul proprio sito internet i portali tramite i quali è possibile

compilare e inviare la comunicazione degli interventi terminati nel 2019 relativi:

Ø risparmio energetico https://ecobonus2019.enea.it

Ø recupero del patrimonio edilizio https://bonuscasa2019.enea.it/

Per accedere alla compilazione della comunicazione è necessario effettuare la registrazione al sito, per la quale è sufficiente indicare nome / cognome, un indirizzo e-mail ed una password. La registrazione (e quindi la compilazione della comunicazione) può essere effettuata direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione), ovvero da un intermediario (tecnico, amministratore, professionista, ecc.) e non può essere utilizzato un indirizzo pec.

I soggetti già registrati al portale ENEA per la comunicazione di interventi di riqualificazione energetica, possono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso. Effettuata la registrazione si accede alla compilazione della comunicazione nella quale sono richiesti:

- i dati anagrafici del beneficiario;

- i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori (ubicazione ovvero dati catastali, superficie netta calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, tipologia edilizia);

- i dati relativi all’intervento effettuato. A tal fine, la procedura:

1)      richiede alcuni dati generali, quali il numero di unità immobiliari interessate dall’intervento e la data di inizio / fine dei lavori;

2)      propone gli interventi agevolabili ed in base alla scelta effettuata “apre” un’ulteriore finestra nella quale inserire i dati tecnici di dettaglio.

Verificati e “validati” i dati inseriti è possibile procedere con l’invio della comunicazione così predisposta. L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, vengono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

Terminata la procedura, l’utente registrato (contribuente o intermediario) potrà consultare / stampare le pratiche presentate nella propria area personale.

Lo Studio compilerà le comunicazioni ai Clienti che ne faranno richiesta.

 

Conseguenze sulla mancata comunicazione all'ENEA dei lavori edili generici

Con la risoluzione n. 46/E/2019 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se seppur obbligatoria la comunicazione allENEA sui lavori edili generici, che comportano un risparmio energetico, nel caso di mancato invio, questo non determina la perdita al diritto della detrazione, atteso che non si è alcuna specifica sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

E bene ricordare che le previsione di non sanzionabilità e di non perdita della detrazione è solo prevista per i lavori edili generici, di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007, l’omesso invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione delle spese sostenute.

E’ fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione di € 250,00 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

 

Tabella con i termini di comunicazione

La trasmissione dei dati all’ENEA va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori”, intendendo per questa la data del collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità. A nulla rileva il momento del pagamento.

I termini si riassumono nella tabella che segue.

 

Data ultimazione lavori fino al 31/12/2017

Comunicazione all'ENEA non richiesta

 

Data ultimazione lavori dal 1/1/2018 al 31/12/2018

Comunicazione all'ENEA entro il 19/02/2019 (il termine di 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018), poi prorogato al 1° aprile 2019

Data ultimazione lavori dal 1/1/2019 al 11/03/2019

Comunicazione all'ENEA entro il 09/06/2019 (il termine di 90 giorni decorre dal 11 marzo 2019)

Data ultimazione lavori dal 12/03/2019

Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni alla fine lavori / collaudo

 

Tabella degli interventi oggetto di comunicazione

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

 

 

 

 

 

strutture edilizie

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;

• riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

infissi

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti tecnologici

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

• sostituzione di generatori di calore con caldaie condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

• microcogeneratori;

• scaldacqua a pompa di calore;

• generatori di calore a biomassa;

• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

• installazione di sistemi di termoregolazione e buliding automation;

• installazione di impianti fotovoltaici.

 

 

Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni)

Vedere la decorrenza dell'intervento di recupero edilizio

 

• forni;

• frigoriferi;

• lavastoviglie;

• piani cottura elettrici;

• lavasciuga;

• lavatrici.

 

 

07/05/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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