COMUNICAZIONE DEI DATI TRANSFRONTALIERI O ESTEROMETRO
Invio delle fatture del primo trimestre 2019
La L.Finanziaria 2018 ha abrogato lo spesometro relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dall’1.1.2019, ed ha introdotto il nuovo co. 3-bis, secondo il quale i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, c.d. esterometro, con eccezione di quelle emesse o ricevute tramite la fatturazione elettronica e per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
Con il D.P.C.M. del 27.2.2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame, relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio, includendovi anche le operazioni “a regime” del mese di marzo 2019.
Soggetti obbligati ed esclusi
Sono tenuti ad assolvere all’adempimento tutti i soggetti passivi Iva italiani o con stabile organizzazione in Italia, sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti, che intrattengono operazioni con l’estero (sia UE che extraUE),
Sono invece esclusi:
û le persone fisiche che si avvalgono del regime dei contribuenti forfetari (L. 190/2014) e regime dei minimi (D.L. 98/2011), anche per le operazioni rientranti nel reverse charge, nelle quali sono soggetti passivi d’imposta;
û i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34 co.6 del D.P.R. n. 633/72 (con volume di affari non superiore a € 7.000,00),
û le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l’opzione per l’applicazione alla L. 398/1991 sono esonerate se nell’anno precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,00;
û i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica, come coloro che sono identificati direttamente nel territorio nazionale o tramite rappresentante fiscale;
û i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno registrato alcuna operazione rilevante.
Ambito oggettivo ed esclusioni
Dal punto di vista oggettivo si evidenzia che sono interessate tutte le operazioni commerciali effettuate con una controparte che risiede all’estero, anche se comunitaria e già interessata del modello Intrastat.
Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che non vanno inserite nell’esterometro le operazioni:
û per le quali viene emessa bolletta doganale;
û poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”.
û le fatture emesse tax free tramite la piattaforma Otello.
Dati da comunicare
Vanno comunicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi dell’acquirente/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.
Come previsto per lo spesometro, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l’Iva.
Regime sanzionatorio
Dal punto di vista delle sanzioni, l’art. 11, co. 2-quater del D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
In caso di reiterate violazioni, non risulta applicabile il cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
02/04/2019