F24 SOLO TELEMATICO PER LE PERSONE FISICHE

 

 

Dal 1° ottobre se in compensazione o di importo superiore a 1.000 euro

 

A decorrere dall’1.10.2014, in relazione ai versamenti effettuati col modello F24 da parte dei soggetti “privati” (senza partita Iva), si estende l’utilizzo del canale telematico per i pagamenti col modello F24. Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni, o nell’ipotesi di compensazioni, è previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

 

Dal successivo 1° ottobre 2014, anche i privati dovranno confrontarsi con la tecnologia, posto che, in talune ipotesi, scatta l’obbligo di versamento telematico anche per loro; peraltro, le novità sono impostate in modo da generare obblighi differenziati.

Occorre ricordare che l’intervento non è limitato ai versamenti delle sole dichiarazioni dei redditi, ma a qualsiasi pagamento che transita su F24 (tributi locali, contributi previdenziali, ecc.).

 

Modalità telematica di pagamento F24

Per pagamento telematico del modello F24 si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:

- invio del modello tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”), ed essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

- invio del modello tramite i servizi online del proprio istituto di credito, che utilizzano le tecniche di remote-banking, solo se convenzionati con l’Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di home banking o Cbi).

 

Soggetti obbligati

Dal 1° ottobre 2014, l’obbligo di versamento con modalità telematica, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”).

L’obbligo telematico è differente a seconda del modello F24 da presentare:

a)      esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero (compensazione totale);

b)      esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione (internet banking, remote/home banking o Cbi), nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo (compensazione parziale);

c)      esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione (internet banking, remote/home banking o Cbi), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000,00.

Restano esclusi i pagamenti senza compensazione e con importo complessivo (saldo finale) inferiore a 1.000 euro, che possono ancora essere effettuati con la delega cartacea, se effettuati da soggetti non titolari di partita Iva.

 

Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento del modello F24 sono:

F24 web per i soggetti registrati presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

F24 online per i soggetti registrati presso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

F24 cumulatico o F24 addebito unico per il tramite un intermediario abilitato al servizio Entratel.

Di seguito il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato al pagamento dell’F24. Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.

 

Ultimi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

A pochi giorni dall’avvio dell’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, con la circolare n. 27/E del 19/09/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’estensione dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici, a partire dall’1.10.2014. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando tale obbligo non sussiste, individuando una serie di casi in cui continua ad essere possibile effettuare il versamento in banca, o posta o mediante gli Agenti della Riscossione.

Possono ancora essere utilizzati i modelli F24 cartacei:

þ  in caso di versamento di importi pari o inferiori a 1.000,00 euro da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, purché non ci siano crediti in compensazione;

þ  in presenza di modelli precompilati dall’ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a 1.000,00 euro, a patto che non siano indicati crediti in compensazione;

þ  nel caso di versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate in corso alla data dell’1.10.2014, da parte di soggetti non titolari di partita Iva, che hanno iniziato utilizzando il modello cartaceo, possono proseguire nel medesimo modo, fino al 31.12.2014, anche in caso di somme superiori a 1.000,00 euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;

þ  se i contribuenti si avvalgono di crediti di imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

La circolare non affronta il tema delle compensazione interne. Ci si chiede, infatti, se anche nell’ipotesi di compensazione volontaria in F24 tra importi a debito e a credito della stessa imposta, valgano le regole descritte. Infine si evidenzia che per le imposte che prevedono la possibilità di effettuare il versamento tramite bollettino postale (Imu/Tasi) nulla cambia.

 

Servizi per i Clienti dello Studio

In alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

 

Sanzioni

Ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).

Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi risultano molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di € 258,00 per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.

 

Problemi operativi

Le novità preoccupano non solo chi non dispone di connessione internet, ma anche chi, pur utilizzando quotidianamente i social network tramite smart-phone, non utilizza i servizi telematici della propria banca, né quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre il limite di 1.000 euro è riferito al saldo finale del singolo F24 e non alla somma di tutti gli F24 da versare nell’anno ovvero alla singola imposta da versare nel singolo F24. Da una prima lettura del provvedimento, per ridurre il saldo a debito dell’F24 sotto i 1.000 euro, parrebbe possibile - per continuare a pagare col modello cartaceo - suddividere, per la stessa scadenza, l’F24 da pagare in più modelli con saldo finale pari o inferiore al limite prestabilito di 1.000 euro.

 

 

20/09/2014

 

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