ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
Possibilità di regolarizzarli col ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 16 gennaio 2017, ha pubblicato l’elenco dei fabbricati rurali ancora censiti nel Catasto terreni, che devono invece essere indicati nel Catasto fabbricati. I proprietari degli immobili possono ancora ravvedersi presentando la dichiarazione di aggiornamento, così da poter beneficiare delle sanzioni ridotte.
La tipologia dei fabbricati rurali pare non trovi pace, in quanto la possibilità di regolarizzare la posizione in catasto aveva avuto uno spazio temporale non indifferente, chiusosi il 30 novembre 2012.
Comunicazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, poiché sussistono ancora fabbricati che non risultano regolarmente accatastati, i relativi proprietari, nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione in cui verranno invitati a sanare tale irregolarità, potendo fruire del ravvedimento operoso e quindi limitando l’impatto sanzionatorio ordinariamente previsto.
Il comunicato informa come l’elenco dei fabbricati rurali da censire è consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
Censimento obbligatorio
I titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale adempimento doveva essere effettuato oltre 4 anni fa. Il termine era infatti fissato al 30 novembre 2012. Detto termine era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Tale obbligo venne introdotto in sede di conversione del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”). Devono essere dichiarati al Catasto dei fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei terreni con le seguenti destinazioni:
· fabbricato promiscuo;
· fabbricato rurale;
· fabbricato rurale diviso in subalterni;
· porzione da accertare di fabbricato rurale;
· porzione di fabbricato rurale;
· porzione rurale di fabbricato promiscuo.
Immobili da non accatastare come fabbricati
Non tutti gli immobili devono però essere censiti in Catasto, infatti, l’art. 3 del D.M. 28/1998 esclude dall’obbligo di dichiarazione al Catasto dei fabbricati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:
û manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.;
û serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
û vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
û manufatti isolati privi di copertura;
û tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 e di volumetria inferiore a 150 mc.;
û manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
û fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
û fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
Costo della regolarizzazione
In ragione del comunicato stampa del 16 gennaio 2017, pare che siano presenti ancora numerose situazioni irregolari, ed è per questo che l’Agenzia delle Entrate, ricorda come sia possibile procedere alla regolarizzazione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, con un consistente abbattimento delle sanzioni previste che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro a un importo di 172 euro (pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione).
In mancanza, gli uffici provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.
Modalità di regolarizzazione
Ai fini del citato aggiornamento, è necessario che il proprietario del fabbricato rurale, con l’ausilio di un professionista tecnico abilitato, presenti all’Agenzia delle Entrate:
- l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo);
- la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
04/02/2017