PRIMI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

Dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburanti

 

Dal 1° luglio p.v. scatta l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”. L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la circolare 8/E/2018.

 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e la circolare n. 8/E/2018 ha fornito istruzioni pratiche agli operatori alle prese con le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017).

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo riguarderà tutte le operazioni. I professionisti nel regime dei minimi o che applicano il regime forfetario potranno scegliere se utilizzare da subito il nuovo strumento. In questo caso avranno diritto a delle semplificazioni procedurali.

 

Fatturazione elettronica tra privati

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sia tra soggetti passivi (B2B), che quelle nei confronti di privati (B2C) residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le fatture elettroniche viaggeranno tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni. Potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Il SdI effettuerà dei controlli rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura. In caso di esito positivo, entro 5 giorni sarà recapitata una ricevuta di consegna del file e la fattura si considererà emessa.

Acquisto di carburanti dal 1° luglio 2018

La circolare n. 8/E/2018 si concentra sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, in considerazione dell’approssimarsi del 1° luglio 2018, e, quindi, dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” (articolo 1, comma 917, L. 205/2017).

Viene quindi precisato che:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica nel periodo 01.07.2018-31.12.2018 riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano invece momentaneamente fuori dalla nuova disciplina, ad esempio, le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, facoltativamente, alla fattura elettronica);
  2. continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali, come noto, non prevedono l’indicazione di elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali;
  4. se sono effettuate più operazioni, tutte da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si rende obbligatoria per l’intero documento (si pensi ad esempio, al contribuente che, oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire sul suo mezzo piccoli interventi di riparazione o richieda il lavaggio del veicolo);
  5. potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (la circolare precisa che, come documenti, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  6. la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo sarà subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili. Tale obbligo di tracciabilità troverà applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione; pur tuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all’obbligo della fatturazione elettronica, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla disciplina Iva. Pertanto, se ad esempio sono emessi dei buoni carburanti o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi distributore della rete, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono; se, invece, la carta consente l’acquisto presso soggetti diversi oppure l’acquisto di diversi beni o servizi, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica al momento del pagamento con strumenti tracciabili. Considerata tuttavia la circostanza che in passato erano stati forniti chiarimenti diversi, non troveranno applicazione sanzioni fino al prossimo 31 dicembre 2018.

 

Fatture a consumatori finali

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. 
Si ricorda che, in base alla legge di Bilancio 2018, per imprese e professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario la fatturazione elettronica non rappresenta un obbligo, ma una facoltà.

 

Conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate utilizzando il servizio di conservazione elettronica. Il servizio è messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Sarà inoltre disponibile un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Per la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è inoltre previsto un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

 

Iter procedurale della fatturazione elettronica

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono l’iter che introduce alla fatturazione elettronica.

 

 

Cessione di carburante

Dal 1.7.1018: l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.

Prestazioni di subappaltatori e subcontraenti

Dal 1.7.2018: l’obbligo di emettere la fattura elettronica riguarda le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione.

 

 

 

 

Cessioni tax free a consumatori extra-UE

Dal 1.9.2018: l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (Iva compresa). Ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972, si ricorda, infatti, che tali soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’Iva ovvero con diritto di richiedere il rimborso dell’imposta assolta. A tal fine è necessario che:

- i beni siano destinati all’uso personale e familiare;

- i beni siano trasportati fuori dall’Ue entro il III° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nei bagagli personali del turista;

- la fattura vistata dalla dogana deve essere restituita al commerciante entro il IV° mese successivo a quello di effettuazione.

 

 

 

Generalità delle operazioni

Dal 1.1.2019: l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello Stato. L’obbligo trova applicazione anche quando l’acquirente è un soggetto privato (cd. B2C); in tal caso, l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel cassetto fiscale del contribuente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia cartacea del documento al consumatore, salvo esplicita rinuncia da parte di quest’ultimo.

 

A decorrere dalle date indicate nella presente tabella, le fatture emesse in formato cartaceo oppure analogico si considerano come non emesse, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.

 

 

02/05/2018

 

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