MORATORIA PER FATTURE E CORRISPETTIVI ELETTRONICI EMESSI DAL 1° LUGLIO 2019
Tempi di emissione e registrazione dei nuovi documenti elettronici
Dal 1° luglio sono cambiate le regole di emissione delle fatture elettroniche e la nuova emissione degli scontrini da parte di commercianti, con una moratoria per le tardive comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Le regole generali, che avrebbero dovuto entrare in vigore terminato il periodo iniziale di 6 mesi, sono cambiate con il D.L. 34/19 (Decreto crescita).
Per i nuovi registratori di cassa telematici, viene previsto che per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, non sono applicabili le sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Emissione della fattura immediata dal 1° luglio 2019
Dal 1° luglio le fatture immediate non devono più essere emesse entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione (come erano le regole fino all’introduzione della fatturazione elettronica), ma entro 12 giorni di calendario dal giorno di effettuazioni dell’operazione. Nella circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il contribuente potrà indicare nella fattura la sola data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (la data di trasmissione al Sdi) verrà assegnata direttamente dal sistema, senza necessità di intervenire con la seconda data all’interno del documento fattura.
Per rendere più chiare le regole previste è bene riportare alcuni esempi. A fronte di una cessione effettuata in data 29 luglio, la fattura immediata che la documenta potrà essere:
1) emessa (ossia generata e inviata al Sdi) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (29 luglio 2019);
2) generata il giorno dell’operazione e trasmessa al Sdi entro i 12 giorni successivi (entro il 10 agosto), valorizzando la data della fattura, mentre il sistema valorizzerà la data di trasmissione del Sdi;
3) generata e inviata al Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (29 luglio) e il termine ultimo di emissione (10 agosto).
Quindi se il venditore consegna la merce il 29 luglio, emetterà la fattura accompagnatoria nella stessa data e la potrà trasmettere entro il 10 agosto. Il sistema prenderà in carico il documento assegnandogli automaticamente la data di emissione.
La nuova scadenza vale per le fatture emesse a partire dal 1° luglio, ancorché esse siano riferite a operazioni effettuate nel mese precedente. In ipotesi, quindi, per un’operazione effettuata il 28 giugno, la fattura potrà essere emessa, al più tardi, il 10 luglio.
Emissione della fattura differita dal 1° luglio 2019
Anche per le fatture differite, la data di effettuazione dell’operazione guiderà l’emissione della relativa fattura. In questo caso il contribuente potrà emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione stessa.
E’ il caso del venditore che consegna nell’arco del mese di luglio dei beni, documentati da D.d.t. ed il 31 luglio emette le fattura differita, che potrà essere trasmessa elettronicamente entro il 15 agosto. Anche in questo caso sarà il sistema ad assegnare la data di emissione al documento.
Annotazione delle fatture
Gli artt. 12 e 13 del D.L. n. 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72 che disciplinano l’obbligo di annotazione delle fatture emesse e ricevute. In particolare è disposto che:
- il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- per le fatture di acquisto è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo la fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati.
In particolare per annotare le fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione riportata nel campo “Data” della fattura stessa e non la data di emissione della fattura.
Moratoria per la trasmissione delle fatture
Va ricordato che fino al 30 settembre 2019, per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile, non si applicano le sanzioni dell’art. 1, co. 6, del D.Lgs. del 5/8/15 n. 127, se la fattura immediata viene inviata al Sdi in formato xml, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva. Quindi, per i mensili, per le fatture di luglio 2019 entro il 20 agosto 2019, per quelle di agosto entro il 16 settembre e per quelle di settembre entro il 16 ottobre; ovvero si applicano con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva del periodo successivo (art. 1, co. 6, del D.Lgs. del 5/8/15, n. 127).
Moratoria di 6 mesi per gli scontrini telematici
Per i commercianti che dal 1° luglio non hanno ancora la disponibilità del registratore di cassa o non abbiano completato il processo di messa in servizio del nuovo registratore telematico, non si applicano le sanzioni per il primo semestre di avvio, a condizione di trasmettere i relativi incassi entro il mese successivo a quello dell’operazione, rispettando comunque i termini di registrazione e di liquidazione dell’imposta.
Per coloro che si sono già attrezzati ad hanno messo in funzione il nuovo registratore telematico, il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche.
I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico possono:
a) trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, le modalità telematiche saranno definite con un apposito provvedimento;
b) adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.
La doppia facoltà è concessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria. Resta fermo l’obbligo di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale, di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.
Procedura web per l'emissione degli scontrini
Nel comunicato stampa del 29 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in alternativa all’utilizzo del registratore telematico, è disponibile all’interno dell’area riservata del portale web “Fatture e Corrispettivi” una procedura tramite la quale è possibile memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata e stampare un “documento commerciale” da rilasciare al cliente.
Una volta effettuato l’accesso con le credenziali Spid, Entratel/Fisconline o Carta nazionale dei Servizi il cedente / prestatore deve verificare i relativi dati, già precompilati, e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e le modalità di pagamento (denaro contante / elettronico).
Il documento commerciale può essere stampato e consegnato al cliente su carta o inviato allo stesso per e-mail o con altra modalità elettronica.
03/07/2019