CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DAL 31 MARZO 2022
Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto al Covid
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il D.L. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, previsto fino al 31 marzo.
Con questo decreto viene ridotto l’obbligo di utilizzo del Green Pass “base” e di quello “rafforzato” per l’accesso a servizi e attività e, per quanto concerne gli ambiti lavorativi, viene definito l’obbligo di certificazione base fino al 30.04.2022: in relazione a questo viene eliminato l’obbligo di green pass rafforzato per gli over 50 che - per quanto obbligati al vaccino fino al prossimo 15.06 - potranno accedere ai luoghi di lavoro con un “semplice” tampone.
Cosa cambia dal 1° aprile 2022
Tra le principali misure si segnala:
Isolamento e autosorveglianza
Dal 1° aprile è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’Autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
Sempre dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Lavoratori over 50
Dal 01.04.2022 al 30.04.2022 per accedere a ai luoghi di lavoro (fatti salvi gli ambiti o i soggetti per i quali vige l’obbligo vaccinale) ai lavoratori over 50 non sarà più richiesto il green pass rafforzato e potranno accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base.
Accesso ai luoghi fino al 30 aprile
In tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Su mezzi di trasporto e negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, è obbligatorio indossare mascherine FFP2.
Sempre fino al 30 aprile, in taluni luoghi al chiuso è possibile accedere solo se in possesso del green pass rafforzato (ossia da vaccinazione o guarigione) e si tratta di:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, resta l’obbligo, ai fini dell’accesso, di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass base. I lavoratori che ne siano sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E’ in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.
Obbligo vaccinale per particolari categorie
Fino al 15 giugno 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per le seguenti categorie: personale scolastico; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, Polizia locale, Agenzia per la cybersicurezza nazionale; personale di istituti penitenziari; personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale; lavoratori ultracinquantenni. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, tali soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.
Proroga dello smart working al 30 giugno
La procedura semplificata di utilizzo dello smart working è stata prorogata al 30 giugno 2022, in forza della quale per altri tre mesi (dal 1° aprile al 30 giugno) i datori di lavoro del settore privato potranno inviare le comunicazioni di attivazione dello smart working in modalità semplificata, senza quindi necessità di allegare l’accordo individuale con il lavoratore.
La procedura predisposta dal Ministero del Lavoro consente di trasmettere l’elenco dei lavoratori con modalità massiva.
Le regole ordinarie, tra cui l’obbligo di accordo individuale, slittano quindi al 1° luglio 2022.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni relative alle misure COVID-19 (di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b) del DL n. 52/2021) è punita con sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, è invece esclusa l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. o di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Dopo due violazioni dell’obbligo di verifica (di cui al comma 9-ter dell’articolo 9, al comma 4 dell’articolo 9-bis, al comma 3 dell’articolo 9-bis .1 e al comma 7, dell’articolo 10-quater del DL n. 51/2021) commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, ai titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.
Dopo una violazione dell’obbligo di verifica del possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi ed attività di cui all’articolo o 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), ossia attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso è prevista, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.
La violazione dell’obbligo di isolamento da positività al virus SARSCoV-2, salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così sostituito dall’art. 4, comma 7, del DL n. 19/2020).
29/03/2022