NUOVI INGRESSI DI LAVORATORI NON COMUNITARI NEL TRIENNIO 2023-2025

 

15.000 oltre i flussi, se per formazione o tirocinio

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto scorso il decreto del 28 giugno 2023 del Ministro del Lavoro, di concerto con quelli degli Esteri e dell’Interno, per l’ingresso di 15mila stranieri, nel triennio 2023-25, al fine di frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi e di orientamento.

 

A inizio luglio, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto flussi, che a differenza degli anni passati, prevede la programmazione degli ingressi in Italia di lavoratori non comunitari su base triennale come stabilito dal cosiddetto decreto Cutro (D.L. n. 23/2023). Nel corso del triennio 2023-2025 arriveranno nel nostro paese 452.000 nuovi lavoratori, a cui si somma la quota aggiuntiva di 40.000 persone a valere sulle domande presentate lo scorso marzo.

 

Contenuto del provvedimento

Il provvedimento fissa in 7.500 i posti per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite. Questi percorsi devono avere durata non superiore a 24 mesi e devono essere organizzati da enti di formazione accreditati in base alle norme regionali in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Esclusi i master di primo e secondo livello e i corsi organizzati dalle università, che richiedono un altro tipo di permesso di ingresso.

Altri 7.500 posti sono destinati a tirocini formativi e di orientamenti finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e organizzati da soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, sulla base delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome del 5 agosto 2014.

Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 50/2023, sottolinea il ministero del Lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati per studio o tirocinio, al termine del periodo di formazione, possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro al di fuori delle quote annuali. Anche per questo motivo il ministero ha deciso di confermare i 7.500 +7.500 posti come già nel triennio 2020-22 anche se nella scorsa tornata sono stati utilizzati in minima parte: solo 3.219 su 15mila complessivi. Si ritiene, infatti, che le nuove disposizioni normative possano incentivarne l’utilizzo, insieme a futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l’ingresso di persone destinate a tirocini.

 

Aumentano le quote dei lavoratori stagionali

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato lo scorso 19 luglio – concernente l’integrazione ad incremento delle quote di lavoro subordinato stagionale, stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022.

In particolare, le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, relative ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui all’art. 6, co. 1 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, sono incrementate, rispetto a quelle già individuate, di ulteriori, complessive 40.000 unità a valere sulle domande già presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto presidenziale.

Il decreto integrativo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei paesi individuati dal decreto flussi 2022, vale a dire: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito delle 40.000 quote, 1.000 sono riservate ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Inoltre, 15.000 quote sono riservate alle istanze inviate dalle Organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro.

Il sito del Ministero informa, infine, che nella giornata di giovedì 10 agosto, è stata diramata la circolare congiunta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo recante le istruzioni operative per gli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà con successiva circolare alla ripartizione delle quote integrative tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

 

Sanzioni connesse all'immigrazione irregolare

Giova ricordare come il D.Lgs. 286/1998 prevede, a carico del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da 1/3 alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa o se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Con decreto del 22.12.2018, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.02.2019, n. 39, il Ministero dell’Interno ha fissato i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rappresentata dal costo medio del rimpatrio, per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso irregolare.

 

 

16/08/2023

 

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