INGRESSO DI LAVORATORI NON COMUNITARI NEL 2023
Le anticipazioni del prossimo decreto flussi 2023
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023, il Decreto Legge 2 gennaio 2023, n. 1, con disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. Saranno 82.705 i cittadini non comunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro, 13.005 in più rispetto allo scorso anno: 38.705 per contratti di tipo subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, 44mila per lavoro subordinato stagionale.
E’ stata confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande presentate nell’ambito del decreto flussi per l’ingresso di lavoratori stranieri dall’estero. In particolare il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd decreto milleproroghe art. 9, comma 2,) ha esteso anche al 2023 la competenza dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero.
Contenuto del provvedimento e le novità
Nella premessa ai nove articoli del decreto durante il Consiglio dei ministri del 21 dicembre, si riconosce innanzitutto la necessità di aumentare gli ingressi in base ai «fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale». In secondo luogo, si anticipa la principale novità del testo: la «valorizzazione» dell’articolo 22, comma 2, del Testo Unico dell’immigrazione, secondo cui il datore di lavoro che voglia assumere dall’estero uno straniero deve prima verificare presso il centro per l’impiego competente «l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalità definite dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro».
Anpal a breve renderà disponibile un apposito modulo e una prossima circolare di Interno, Lavoro e Agricoltura, sentiti gli Esteri, indicare i documenti che i datori di lavoro dovranno presentare per ritenere effettuata la verifica.
Il decreto già dà qualche indicazione: per indisponibilità si intende o l’assenza di riscontro del centro per l’impiego, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta, o la non idoneità del lavoratore inviato alla selezione, accertata dal datore prima dell’istanza di nulla osta, oppure ancora la mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo.
Ripartizione per i lavoratori stagionali
Dei 38.705 lavoratori ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (2.550 in più rispetto al 2021), 30.105 sono destinati al lavoro subordinato non stagionale in sette settori:
- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- alimentare;
- cantieristica navale.
In 24.105 devono essere cittadini dei 33 Paesi che hanno già sottoscritto con l’Italia specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, dal Marocco all’India.
Altri 6mila proverranno dai Paesi con cui entreranno in vigore accordi nel corso del 2023.
Via libera, poi, a mille persone che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei territori d’origine e a cento lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela.
Sempre nell’ambito dei 38.705, si autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 6.600 permessi (4.400 per lavoro stagionale, 2mila per studio, tirocinio o formazione professionale, 200 permessi Ue per soggiornanti di lungo periodo) e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di altri 400 (370 per studio, tirocinio o formazione, 30 Ue per soggiornanti di lungo periodo). Per motivi di lavoro autonomo, potranno entrare anche 500 tra imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti e startupper.
Quanto ai 44mila lavoratori subordinati stagionali, da assumere nel settore turistico-alberghiero e in agricoltura, il Dpcm specifica che dovranno provenire dai Paesi con accordi di cooperazione già in vigore. Una quota di 1.500 unità è riservata a chi sia stato già stagionale in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti e per cui il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale. Per l’agricoltura, inoltre, una quota di 22mila sarà costituita dai lavoratori le cui istanze di nulla osta siano state presentate dalle associazioni datoriali (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative), che potranno sovraintendere al l’iter di assunzione.
Presentazione delle domande
I termini per presentare le domande decorreranno dalle 9 del 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi non prima di metà marzo prossimo.
Sanzioni connesse all'immigrazione irregolare
Giova ricordare come il D.Lgs. 286/1998 prevede, a carico del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. Le pene sono aumentate da 1/3 alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa o se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.
Con decreto del 22.12.2018, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.02.2019, n. 39, il Ministero dell’Interno ha fissato i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rappresentata dal costo medio del rimpatrio, per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso irregolare.
10/01/2023