I FLUSSI DEI LAVORATORI NON COMUNITARI DEL 2025

 

Dal 1° novembre 2024 precompilazione della domanda per i nuovi ingressi

 

Dalle ore 9:00 del 1.11.2024 e fino al 30.11.2024 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda (D.L. 145/2024). Con la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, i Ministeri del Lavoro, dell’Interno, dell’Agricoltura e del turismo, hanno commentato i Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non per l’anno 2025.

 

Le quote di ingresso 2025 sono così suddivise:

- n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale;

- n. 730 quote per lavoro autonomo;

- n. 110.000 quote per lavoro stagionale.

 

Nuovo calendario

Le nuove date comunicate dal Ministero sono le seguenti:

- dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;

- dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

 

Settori di attività

I settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;

- edilizia;

- turistico-alberghiero;

- meccanica;

- telecomunicazioni;

- alimentare;

- cantieristica navale;

- trasporto passeggeri con autobus;

- pesca;

- acconciatori;

- elettricisti;

- idraulici.

Sono attribuite 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

I settori occupazionali per gli accessi per motivi di lavoro subordinato stagionale sono quelli agricolo e turistico alberghiero.

Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Modalità di presentazione delle domande

Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec un codice di attivazione domanda il cui inserimento consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno già parzialmente precompilati.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (modello domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9, del giorno 7 febbraio 2025. Tali quote sono previste per lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’Albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare, ovvero, socio sanitaria, per i primi 12 mesi di effettiva occupazione, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, T.U.I..

 

 

30/10/2024

 

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