NUOVI LIMITI PER IL REGIME FORFETARIO DAL 2023

 

Innalzato a 85mila euro il limite per il regime agevolato

 

Dal 2023 le imprese individuali e i professionisti che nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi non eccedenti 85.000 euro, potranno applicare il regime di determinazione forfetario del reddito. Viene così innalzato da 65.000 a 85.000 il limite per applicare il regime agevolato.

 

Il regime forfetario, introdotto dalla legge di bilancio 2015 e già esteso nel 2019, si sostanzia nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota proporzionale del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi realizzati, coefficiente diverso a seconda della tipologia di attività esercitata dal contribuente.

 

Novità nella L. di Bilancio 2023

E’ contenuta nel ddl Bilancio 2023 che, modificando il comma 54, lett. a, della L. 190/2014, interviene sul limite di ricavi e compensi per l’applicazione del regime forfetario, incrementando la soglia massima da 65.000 euro a 85.000 euro.

In questo modo tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo potranno mantenere il regime forfetario anche nell’anno 2023 pur se nel 2022 hanno superato la soglia di euro 65.000 ma non il nuovo limite di 85.000 euro.

In buona sostanza a questi soggetti viene concesso un ulteriore “bonus” di 20.000 euro da spendere nel corrente periodo d’imposta anche allo scopo di evitare manovre funzionali al rinvio degli incassi del periodo d’imposta 2022.

 

Accesso fino a 85.000 euro

Le imprese individuali ed i professionisti che nel 2022 stanno applicando la contabilità ordinaria, semplificata per cassa o con metodo della registrazione e professionisti per cassa, ma che non superano, tenendo conto del metodo contabile adottato, la nuova soglia di euro 85.000, potranno accedere al regime forfetario nel 2023.

Si tratta quindi di un intervento normativo che ha come effetto quello di ampliare la platea dei soggetti che potenzialmente possono applicare il regime di favore.

Sempre il ddl Bilancio 2023 aggiunge un periodo al comma 71 della citata L. 190/2014, stabilendo che il regime forfetario cessa di avere applicazione già a partire dall’anno stesso in cui si percepiscono ricavi o compensi superiori a euro 100.000. In tal caso, precisa la stessa norma, l’Iva è dovuta sulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui la soglia è superata.

 

Fuoriuscita oltre 100.000 euro

Come detto, se nell’anno viene superato il limite di 100mila euro, si decade dall’utilizzo del regime forfetario a far data dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di ricavi/compensi.

Le conseguenze sono sia dal punto di vista reddituale delle imposte dirette, con l’applicazione dell’Irpef progressiva per scaglioni, e la determinazione del reddito nei modi ordinari, con i costi analitici, che dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto.

Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subire alcuna rettifica. L’applicazione di tale disposizione potrebbe risultare particolarmente complessa per gli esercenti arti e professioni, considerando che al superamento del limite dei compensi concorrono gli incassi, spesso differiti nel tempo rispetto al momento dell’emissione della fattura.

Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione, ma pare corretto ritenere che tale diritto possa essere esercitato a partire dagli acquisti effettuati in data successiva al superamento, sul fronte ricavi/compensi, della soglia di euro 100.000.

 

Casi possibili di accesso al regime forfetario

Occorre evidenziare che il nuovo limite si applica a partire dall’anno 2023: di conseguenza, pur in assenza di una specifica previsione della norma, è ragionevole ritenere che coloro che nel 2022 non hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi possano continuare ad avvalersi del forfetario nel 2023. In buona sostanza, quindi, la transizione dal vecchio al nuovo modello dovrebbe comportare le seguenti casistiche:

- i contribuenti che nel 2022 non hanno oltrepassato la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi potranno utilizzare il forfetario nel 2023;

- i contribuenti che nel 2022 hanno realizzato ricavi/compensi per oltre 85mila euro nel 2023 applicheranno il regime ordinario Irpef.

In quest’ultima categoria rientreranno anche coloro che nel 2022 hanno oltrepassato la soglia di 100mila euro, con la precisazione che per l’anno in corso potranno continuare a beneficiare del regime di favore del forfetario: ragioni logico sistematiche, infatti, inducono a immaginare che la decadenza dal regime dallo stesso anno in cui viene superata tale soglia operi a partire dal 2023.

In buona sostanza, a partire dal 2023 in capo ai contribuenti forfetari potranno configurarsi tre diverse situazioni:

1) il mantenimento dei ricavi/compensi entro il limite di 85mila euro permetterà di utilizzare il regime forfetario anche nell’anno successivo;

2) la realizzazione di ricavi/compensi tra 85.001 e 100mila euro consentirà di avvalersi del forfetario per il periodo d’imposta in corso, mentre nell’anno successivo il contribuente rientrerà nell’Irpef;

3) il conseguimento di ricavi/compensi maggiori di 100mila euro determinerà l’immediata cessazione del regime forfetario e, quindi, l’applicazione del regime ordinario Irpef a far data dall’anno stesso.

 

Fattura elettronica nel regime forfetario

Dal 1° gennaio 2023 i contribuenti forfetari dovranno fare una verifica del fatturato, prima di stabilire se emettere fatture cartacee, o elettroniche. In questo secondo caso dovranno dotarsi di sistemi gestionali di generazione di autofattura elettronica.

Vediamo nel dettaglio i possibili scenari:

• se i ricavi o compensi del 2022 non sono superiori a 25.000 euro, si può continuare ad emettere la fattura cartacea, o solo facoltativamente emettere quella elettronica;

• se i ricavi o compensi del 2022 sono superiori a 25.000 euro, c’è obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2023.

Prendiamo in esame un soggetto forfetario che dal 1° luglio 2022 è stato obbligato a passare alla fatturazione elettronica, poiché i ricavi del 2021 risultavano superiori a 25.000 euro; lo stesso soggetto, a partire da gennaio 2023, potrà tornare alla fatturazione cartacea se il suo ricavo nel 2022 è inferiore ai 25.000 euro.

Ricordiamo ai contribuenti forfetari che con l’avvicinarsi della fine dell’anno è necessario effettuare la verifica dei ricavi/compensi del 2022 poiché, se sono superiori a 25.000 euro, dall’01.01.2023 sarà obbligatoria la fatturazione elettronica.

Coloro che nel 2022 non hanno superato questo limite possono continuare ad adottare il metodo “cartaceo” ricordando comunque che, salvo modifiche normative, l’obbligo sarà generalizzato a partire dall’01.01.2024 a prescindere dai ricavi/compensi.

 

 

05/12/2022

 

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