NUOVE REGOLE PER IL REGIME FORFETARIO DAL 2025
La Legge di Bilancio ha apportato novità a partire dal 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto novità per chi vuole accedere o già usufruisce del regime forfettario: per il solo anno 2025 la soglia di reddito di lavoro dipendente o assimilato viene alzata da 30mila a 35mila euro; la possibilità di chiedere uno sconto del 50% per 36 mesi sui contributi previdenziali alla gestione Inps di artigiani o commercianti; la possibilità di emettere la fattura in forma semplificata anche oltre i 400 euro; la possibilità di accedere ai lavoratori con contratto di lavoro “misto”, in aziende da almeno 250 dipendenti.
Il regime forfetario, introdotto dalla legge di bilancio 2015 e già esteso nel 2019, si sostanzia nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota proporzionale del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi/compensi realizzati, coefficiente diverso a seconda della tipologia di attività esercitata dal contribuente.
Nel dettaglio le quattro novità della L. di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 pubblicata sulla G.U. del 31/12/2024) ha modificato alcuni requisiti di accesso al regime forfetario, a partire dal 2025. Quattro sono le novità introdotte:
1) per il solo anno 2025 la soglia di reddito di lavoro dipendente o assimilato (come la pensione), viene alzata da 30mila a 35mila euro con riferimento all’anno precedente;
2) la possibilità di chiedere uno sconto del 50% per 36 mesi sui contributi previdenziali per coloro che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione Inps di artigiani o commercianti;
3) dopo che dal 2024 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i forfettari, dal 2025 i contribuenti forfetari possono emettere la fattura in forma semplificata anche oltre i 400 euro (tranne le eccezioni per le cessioni intraunionali e mancanza dei requisiti della territorialità);
4) il Collegato lavoro ha esteso il regime forfetario ai titolari di partita Iva che hanno un contratto di lavoro “misto”, cioè abbinano alla posizione autonoma un lavoro dipendente part-time tra il 40 e il 50% dell’orario con lo stesso datore di lavoro, purché si tratti di un’azienda da almeno 250 dipendenti.
Requisiti di accesso e cause ostative
Con riferimento all’anno precedente occorre verificare i seguenti requisiti:
a) ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
b) spese sostenute per un importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, occasionale, collaboratori, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, ecc.
Cause ostative:
a) soggetti in regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito;
b) soggetti non residenti (con eccezioni);
c) soggetti che effettuano cessioni di fabbricati e terreni edificabili;
d) soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari. Questa condizione deve essere verificata, a prescindere dalla quota posseduta e dall’attività esercitata, nell’anno precedente e determina l’impossibilità di mantenere, per esempio, il regime forfetario nel 2025 se nel corso del 2024 si ha avuto una partecipazione in una Snc, a meno che tale partecipazione non sia pervenuta nel corso del 2024 in eredità e sia stata ceduta entro lo stesso anno 2024;
e) soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione. Questa condizione deve essere verificata nel corso dell’anno. Per esempio, nel caso di persona fisica che abbia una partecipazione del 70% in una SRL ma svolga attività in un differente codice ATECO, è possibile mantenere il regime forfetario;
f) soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale condizione deve essere verificata in corso d’anno e la ratio è evitare che la persona fisica chiuda il rapporto dipendente per riaprirlo con partita Iva;
g) soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 35.000 euro lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, mentre deve essere effettuata nel caso in cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12. L’importo di 35.000 euro si ritiene non sia da ragguagliare ad anno (fa fede l’importo rilevato in CU).
Accesso fino a 85.000 euro
Le imprese individuali ed i professionisti che nel 2024 stanno applicando la contabilità ordinaria, semplificata per cassa o con metodo della registrazione e professionisti per cassa, ma che non superano, tenendo conto del metodo contabile adottato, la nuova soglia di euro 85.000, potranno accedere al regime forfetario nel 2025.
Il co. 71 della L. 190/2014, stabilendo che il regime forfetario cessa di avere applicazione già a partire dall’anno stesso in cui si percepiscono ricavi o compensi superiori a euro 100.000. In tal caso, precisa la stessa norma, l’Iva è dovuta sulle operazioni effettuate a partire dal momento in cui la soglia è superata.
Fuoriuscita oltre 100.000 euro
Come detto, se nell’anno viene superato il limite di 100mila euro, si decade dall’utilizzo del regime forfetario a far data dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di ricavi/compensi.
Le conseguenze sono sia dal punto di vista reddituale delle imposte dirette, con l’applicazione dell’Irpef progressiva per scaglioni, e la determinazione del reddito nei modi ordinari, con i costi analitici, che dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto.
Sul fronte Iva, la norma si limita a stabilire la rilevanza ai fini di tale tributo a partire dalle operazioni che comportano il superamento della soglia, con conseguente irrilevanza delle operazioni precedenti che non devono quindi subire alcuna rettifica. L’applicazione di tale disposizione potrebbe risultare particolarmente complessa per gli esercenti arti e professioni, considerando che al superamento del limite dei compensi concorrono gli incassi, spesso differiti nel tempo rispetto al momento dell’emissione della fattura.
Nulla è detto sul fronte del diritto alla detrazione, ma pare corretto ritenere che tale diritto possa essere esercitato a partire dagli acquisti effettuati in data successiva al superamento, sul fronte ricavi/compensi, della soglia di euro 100.000.
Riduzione dei contributi previdenziali
La legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità di richiedere la riduzione dei contributi previdenziali del 50% (in precedenza del 35%), per 36 mesi, per i lavoratori autonomi che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani e dei commercianti. Tale possibilità spetta sia agli imprenditori individuali sia ai soci, nonché ai rispettivi collaboratori e coadiuvanti, così come ai soci lavoratori delle società di persone e di quelle di capitali.
Per accedervi è necessaria una comunicazione telematizzata all’Inps, attraverso il cassetto previdenziale, entro il 28.02.2025. Allo stesso modo, in caso di perdita dei requisiti o per opzione, è possibile anche inviare la revoca al suddetto regime sempre entro il 28.02.2025 (circ. Inps 3.01.2019, n. 15); non trova applicazione ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ovviamente l’Inps accredita l’anzianità contributiva sulla base dei contributi versati. I contributi ridotti comportano dei versamenti contributivi inferiori a quelli ordinariamente previsti: di conseguenza, i periodi (mesi) accreditati ai fini pensionistici saranno proporzionalmente inferiori.
Fattura elettronica nel regime forfetario
Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfetari sono tenuti alla fatturazione elettronica, a prescindere dai ricavi/compensi conseguiti.
Altra novità in vigore dal 2025 riguarda la possibilità per i forfetari di emettere fattura semplificata anche per importi superiori a 400 euro. Si ricorda che la “fattura semplificata” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 21-bis D.P.R. 633/1972 con la legge di Bilancio 2013. Tale documento può essere emesso indicando soltanto:
- data di emissione;
- numero progressivo univoco;
- generalità del cedente/prestatore e numero di Partiva Iva;
- generalità del cessionario/committente o in alternativa numero di Partita Iva o codice fiscale. In realtà con l’avvento della fatturazione elettronica risulta necessaria l’indicazione di codice fiscale o Partita Iva e il codice da indicare nel “Tipo Documento” è TD07;
- descrizione dei beni ceduti/servizi resi;
- ammontare del corrispettivo totale comprensivo di Iva o dei dati che permettono di calcolarla;
- per le fatture rettificative, il riferimento alla fattura che si vuole variare e le indicazioni che vengono modificate.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
27/01/2025