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SCADENZA FORMAZIONE ATTREZZATURE AL 12 MARZO 2015
La Conferenza Stato Regioni ha previsto in sede di accordo l’entrata in vigore del provvedimento a dodici mesi dalla pubblicazione dello stesso in G.U. Ai sensi dell'Accordo, il 12 marzo 2015 (24 mesi dall'entrata in vigore) è il termine entro il quale:
4 i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell'accordo erano già incaricati dell'uso delle attrezzature, devono effettuare la nuova formazione ai sensi dell'Accordo;
4 gli addetti, che alla data di entrata in vigore dell'accordo avevano già sostenuto corsi di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo o corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale, devono integrare la formazione partecipando al modulo di aggiornamento.
Scadenza del 12 marzo 2015
In data 12 Marzo 2015 scade il termine entro il quale gli addetti già formati (prima del 12.03.2013) devono completare l’aggiornamento per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni.
Tutti coloro che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015.
L’aggiornamento formativo specifico per i lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro riguarda (PLE, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro,carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo).
Attrezzature per le quali è prevista la formazione
Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista abilitazione e formazione sono:
· piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio;
· gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro;
· gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità;
· gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo;
· carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;
· carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile;
· carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile;
· trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;
· macchine movimento terra: escavatori idraulici macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg;
· escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali;
· pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg;
· terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
· autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg;
· pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso”.
03/02/2015