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FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI DAL RISCHIO CONTAGIO COVID-19

 

Il recente D.P.C.M. 17/05/2020 finalizzato a prevenire la diffusione del “Coronavirus” impone a tutte le aziende il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del "Protocollo cantieri" e del "Protocollo settore trasporto e logistica" e delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive - Conferenza Stato Regioni" che prevede  l’informazione a tutti i lavoratori sulle disposizioni anticontagio COVID-19, nonché sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del “Coronavirus” SARS-CoV-2.

 

Argomenti e contenuti

La formazione ed informazione deve affrontare e approfondire la conoscenza dei rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con riferimento al corretto utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie e delle mani. Deve trattare dei seguenti argomenti:

- i rischi per la salute causati dal virus SARS-CoV-2;

- prevenire il contagio da COVID-19: le corrette misure igieniche da adottare;

- misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19;

- Il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3);

- Come gestire i rifiuti in azienda durante l’emergenza COVID-19.

 

Destinatari

Rimane a carico dell’azienda il completamento della formazione su eventuali specifiche procedure tecniche ed organizzative attuate.

La formazione ed informazione è rivolta ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori di tutte le aziende di qualsiasi settore

La frequenza del corso è valido è valido per l’aggiornamento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro per Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

 

Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020

L’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 chiarisce i termini della tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio. L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa, con la conseguente astensione dal lavoro. Nella circolare, inoltre, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

02/05/2020