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FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI – RINNOVO ACCORDO DELLA CONFERENZA STATO REGIONI
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza, finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza applicate per prevenire o proteggere dagli infortuni, è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primi fra tutti, gli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
Entro il prossimo 11 gennaio 2017 viene a scadere il primo quinquennio ed occorre procedere con l’aggiornamento.
Accordo Stato - Regioni
In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “rischio basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “rischio medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “rischio alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
Normativa
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità di formazione e aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08. Il richiamato accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e prevede che debbano essere attivati percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti e i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO.
Modalità formative
Formazione generale |
4 ore Settore: per tutti i lavoratori, indipendentemente dal codice ATECO aziendale |
Formazione specifica |
Rischio Basso: 4 ore Settore: Commercio, Artigianato (ad esempio pasticcieri) |
Rischio Medio: 8 ore Settore: Agricoltura, Trasporti |
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Rischio Alto: 12 ore Settore: Costruzioni, manifatturiero, chimico ecc |
Il prossimo 11 gennaio 2017 scade il primo quinquennio, ed i lavoratori di tutti i settori di rischio dovranno svolgere un ulteriore modulo di formazione pari a 6 ore.
Adempimenti per le assunzioni
A decorrere dal 26 gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’accordo, il lavoratore deve poter svolgere il corso di formazione adeguato alla classe di rischio in cui ricade l’azienda, anteriormente o almeno contestualmente all’assunzione, completando, in questo ultimo caso, il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
L’accordo poi prevede che per alcune figure aziendali la formazione debba essere integrata da una particolare formazione secondo la seguente articolazione:
· preposti: otre a quella prevista per i lavoratori deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore;
· dirigenti: quattro moduli della durata minima di 16 ore.
Anche in questi ultimi due casi dovrà essere prevista una formazione di aggiornamento ogni quinquennio di almeno 6 ore.
Profilo sanzionatorio
In ultimo si ricorda che l’apparato sanzionatorio previsto dispone, per il datore di lavoro e il dirigente, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00 per la violazione dell’art. 37, co. 1,7,9 e 10 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 55, D.Lgs. n. 81/08).
Assistenza da parte dello Studio
Lo Studio a chi lo richiede, risponde a tutti i servizi della formazione, previsti nel D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012, offrendo un’ampia rosa di eventi formativi di tipo “interaziendale” sulla sicurezza dei lavoratori.
02/01/2017