VERSAMENTO IN ACCONTO PER LA NUOVA IMU 2020
Nuove regole per il versamento in scadenza il 16 giugno p.v.
La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. da 738 a 783) ha introdotto una nuova imposta comunale, che sostituisce la vecchia IUC. La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la Tasi, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi. L’aliquota “base” è stata fissata all’8,6 per mille, determinata dalla somma di 0,76 per l’IMU + 0,1% della Tasi.
Sono rimaste le esenzioni per le abitazioni principali, se di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e le pertinenze, in categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Gli occupanti (locatari) di immobili sono esentati dal pagamento della Tasi, che è ora dovuta, solo a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile.
Per l’emergenza Covid-19 viene cancellato il versamento della rata di giugno 2020 dell’IMU dovuta da alberghi e pensioni (categoria D/2), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, purchè il proprietario sia anche gestore dell’attività e per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali.
Calcolo acconto del 16 giugno 2020
Il comma 762 della legge di Bilancio 2020 prevede che in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere al 16/06/2020 sia pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per il 2019, con esclusione dell’eventuale quota Tasi a carico dell’occupante.
La circolare n. 1/DF del 18/3/2020 ha previsto alcune ipotesi derogatorie, nel caso in cui gli immobili di un comune abbiano subìto delle variazioni quali, per esempio, l’acquisto dell’immobile nel 2019 oppure la vendita dell’immobile nel 2020, come la variazione di destinazione dell’immobile stesso.
Si possono pertanto verificare le seguenti differenti situazioni di calcolo:
- se nel medesimo comune gli immobili non sono variati ð il calcolo è pari alla metà della somma di IMU+Tasi dovuta dal proprietario nel 2019, con esclusione della quota Tasi dell’inquilino;
- se nel comune almeno un immobile è variato rispetto al 2019 ð il calcolo è eseguito per tutti gli immobili del medesimo comune applicando le sole aliquote IMU vigenti nel 2019, rapportate ai mesi di possesso del primo semestre 2020.
Il saldo (rata di dicembre) dovrà essere calcolato in base alle aliquote deliberate dai comuni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno e sottratto a quanto versato come acconto.
Le nuove aliquote IMU
Dal 2020, con la nuova IMU, data dall’accorpamento tra IMU e Tasi, le aliquote vengono definite sommando le previdenti aliquote di IMU e Tasi, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.
Sono previste le seguenti nuove aliquote:
Ø ordinaria è fissata allo 0,86% e può essere modificata dai comuni al ricorrere di determinate condizioni, con deliberazione del consiglio comunale; possono aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.
Ø abitazione principale (A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze nella misura ridotta dello 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. E’ confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Ø fabbricati beni merce del costruttore destinati alla rivendita l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento; in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se non locati, saranno esenti dall’IMU.
Ø categoria D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, determinata dalla somma delle aliquote IMU e Tasi (0,76 + 0,1), di cui la quota pari allo 0,76% è interamente a favore dello Stato, con possibilità di aumento in favore dei comuni, fino al 1,06% o diminuzione fino al limite dello 0,76%.
Ø fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
Ø terreni agricoli non montani/collinari l’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Ø come maggiorazione della Tasi viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Inoltre, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta
La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.
Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).
Immobili locati a canone concordato
Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).
Immobili da vendere delle imprese di costruzione
I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno esenti dall’IMU.
Fabbricati rurali strumentali
I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.
Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.
Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.
Terreni agricoli e montani
La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
· ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.
L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.
Chi deve pagare l’IMU
I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;
- titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;
- utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);
- il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.
Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:
û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);
û concedente l’area (paga il superficiario);
û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);
û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.
û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;
û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;
û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
Tabella riassuntiva
La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:
Tipologia immobile |
IMU |
Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
NO |
Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze |
SI |
Altri fabbricati |
SI |
Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario |
NO |
Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti) |
SI al 50% |
Fabbricati concessi in affitto a canone concordato |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico |
SI al 50% |
Aree edificabili |
SI |
Terreni agricoli non montani/collinari |
SI NO coltivatori o Iap |
Fabbricati rurali strumentali |
SI dal 2020 |
Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione |
SI dal 2020 |
Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose |
NO |
Dichiarazione IMU 2019 ENTRO IL 30.06 0 31.12.2020
Il comma 12-ter dell’art. 13 prevedeva la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti”, utilizzando l’apposito modello IMU.
L’art. 3-quater del D.L. 30.04.2019 n. 34 ha variato il termine al 31/12 per le dichiarazioni IMU presentate sul modello cartaceo, a partire dall’anno di tassazione 2018, mentre rimane confermata la data del 30/06 per le dichiarazioni inviate in modalità telematiche.
Pertanto entro il 30/06/2020 (se telematica) o il 31/12/2020 (se cartacea) deve essere presentata la dichiarazione IMU per comunicare le variazioni intervenute nel 2019.
Si tratta di situazioni in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento da parte del contribuente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Consegna dei moduli di pagamento
La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da venerdì 5 giugno p.v.
Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
25/05/2020