VERSAMENTO ACCONTO IMU 2021

 

Ricordiamo la scadenza di versamento del 16 giugno p.v.

 

La nuova IMU riunisce in ununica imposta sia la “vecchia” IMU sia la Tasi, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi. Laliquota base è fissata all8,6 per mille, determinata dalla somma di 0,76 per l’IMU + 0,1% della Tasi.

 

L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se approvate entro il termine del 28 ottobre; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente.

Per individuare la necessità o meno di effettuare tale versamento, per il 2021, oltre alle disposizioni ordinariamente previste, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, è necessario considerare anche i casi di esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 riconosciuti a seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19, dalla Finanziaria 2021 e dal decreto Sostegni.

 

Novità per il calcolo dell'acconto del 16 giugno 2021

A seguito dell’emergenza sanitaria, in sede di conversione in legge del decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è stata prevista l’esenzione dell’acconto IMU 2021 in scadenza al 16/06 p.v. per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività in crisi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1.1.2019, l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 spetta anche in assenza della predetta riduzione del 30% del fatturato/corrispettivi.

Oltre all’esenzione introdotta dal decreto Sostegni per l’acconto 2021 è necessario considerare anche i casi di esenzione già riconosciuti per i versamenti IMU del 2020 dalla L. di Bilancio 2021 e dal decreto Agosto (vedi sotto).

Per l’emergenza Covid-19 la L. di Bilancio 2021 ha cancellato il versamento della rata di giugno 2020 dell’IMU dovuta da alberghi e pensioni (in categoria D/2 e relative pertinenze), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale, purchè il proprietario sia anche gestore dell’attività, mentre per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali conta l’effettiva destinazione d’uso; anche gli immobili di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o di manifestazioni.

Per la seconda rata di dicembre 2020 il D.L. 104 (decreto Agosto) ha previsto l’esenzione per gli immobili adibiti a cinema e teatri (in categoria D/3), nonché a discoteche e simili, a condizione che gestore e proprietario coincidano

 

Le nuove aliquote IMU

Dal 2020, con la nuova IMU, data dall’accorpamento tra IMU e Tasi, le aliquote vengono definite sommando le previdenti aliquote di IMU e Tasi, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Sono previste le seguenti nuove aliquote:

Ø ordinaria è fissata allo 0,86% (0,76% IMU + 0,1% Tasi) e può essere modificata dai comuni al ricorrere di determinate condizioni, con deliberazione del consiglio comunale; possono aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Come maggiorazione della Tasi viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Inoltre, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ø abitazione principale (A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze nella misura ridotta dello 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. E’ confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Ø fabbricati beni merce del costruttore destinati alla rivendita l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento; in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. Poiché nel 2019 non era dovuta l’IMU, l’acconto 2020 può essere omesso, per mancanza del dato storico di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se non locati, saranno esenti dall’IMU.

Ø categoria D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, determinata dalla somma delle aliquote IMU e Tasi (0,76 + 0,1), di cui la quota pari allo 0,76% è interamente a favore dello Stato, con possibilità di aumento in favore dei comuni, fino al 1,06% o diminuzione fino al limite dello 0,76% (quota erariale).

Ø fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. Poiché nel 2019 non era dovuta l’IMU, l’acconto 2020 può essere omesso, per mancanza del dato storico di riferimento.

Ø terreni agricoli non montani/collinari l’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno esenti dall’IMU.

 

Fabbricati rurali strumentali

I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·        ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:

-         proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-         titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-         utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-         il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;

û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;

û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di cittadini italiani residenti

all'estero, iscritti all'AIRE

SI dal 2020

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

SI dal 2020

Fabbricati degli enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

Dichiarazione IMU 2020 entro il 30 giugno 2021

Il comma 12-ter dell’art. 13 prevedeva la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti”, utilizzando l’apposito modello IMU.

L’art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto per l’individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonché per l’approvazione del nuovo modello. In attesa di tale decreto si continua a utilizzare il modello attualmente disponibile.

Si tratta di situazioni in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento da parte del contribuente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da lunedì 7 giugno p.v.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

24/05/2021

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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