VERSAMENTO ACCONTO IMU DEL 2023
Il versamento del 16 giugno p.v.
Anche quest’anno il 16 giugno scade l’acconto IMU sul primo semestre 2023 nella misura del 50% di quanto versato nell’anno precedente; il restante 50% a saldo scadrà il 18 dicembre p.v. Non tutti devono pagare l’acconto, se in possesso di immobili; solo alcune categorie catastali sono obbligate a farlo, e solo in presenza di più immobili oltre alla casa in cui si risiede.
Si provvederà a ricordare le principali regole applicative IMU, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni. Per un maggior approfondimento, si rimanda alla guida normativa per gli utenti registrati al nostro sito internet.
Versamento dell’acconto
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate sul sito de MEF entro il 28 ottobre 2023; in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente (2022).
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scadenza |
Parametri di calcolo |
Acconto 2023 |
16 giugno 2023 |
50% di quanto versato, con aliquote anno 2022 |
Saldo 2023 |
18 dicembre 2023 |
Aliquote anno 2023 (se pubblicate entro il 28/10) o aliquote anno 2022 (se pubblicate dopo il 28/10) a dedurre acconto di giugno |
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, ma in questo caso si dovrà già tenere conto delle aliquote deliberate per l’anno corrente:
Novità per il calcolo dell'acconto del 16 giugno 2023
Le novità per il 2023 sono:
- La regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha istituito con la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che ha sostituito l’imposta municipale propria (IMU).
- Dal 2023 terminano tutte le esenzioni o agevolazioni da Covid-19, legate all’emergenza sanitaria.
- Per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, torna ad applicarsi la riduzione del 50% dell’IMU su un solo immobile ad uso abitativo, a condizione che l’immobile di proprietà, sito in Italia, non sia locato o concesso in comodato gratuito. Limitatamente al 2022, la riduzione era salita al 62,5% e conseguentemente la tassazione era ridotta al 37,5%.
Le aliquote IMU
Dal 2020, con la nuova IMU, data dall’accorpamento tra IMU e Tasi, le aliquote vengono definite sommando le previdenti aliquote di IMU e Tasi, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.
Sono previste le seguenti nuove aliquote:
Ø ordinaria è fissata allo 0,86% (0,76% IMU + 0,1% Tasi) e può essere modificata dai comuni al ricorrere di determinate condizioni, con deliberazione del consiglio comunale; possono aumentarla sino al 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Come maggiorazione della Tasi viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Inoltre, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Ø abitazione principale (A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze nella misura ridotta dello 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. E’ confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Ø fabbricati beni merce del costruttore destinati alla rivendita non sono più tassati dal 2022.
Ø categoria D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, determinata dalla somma delle aliquote IMU e Tasi (0,76 + 0,1), di cui la quota pari allo 0,76% è interamente a favore dello Stato, con possibilità di aumento in favore dei comuni, fino al 1,06% o diminuzione fino al limite dello 0,76% (quota erariale). Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
Ø fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
Ø terreni agricoli non montani/collinari l’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:
Chi deve pagare l’IMU
I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;
- titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;
- utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);
- il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.
Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:
û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);
û concedente l’area (paga il superficiario);
û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);
û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile;
û l’impresa di costruzione, per gli immobili destinati alla vendita;
û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;
û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;
û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
Tabella riassuntiva
La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:
Tipologia immobile |
IMU 2023 |
Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
NO |
Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze |
SI |
Altri fabbricati |
SI |
Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario |
NO (SI senza figli) |
Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti) |
SI al 50% |
Fabbricati concessi in affitto a canone concordato |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero |
SI dal 2020 (al 50% dal 2023) |
Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico |
SI al 50% |
Aree edificabili |
SI |
Terreni agricoli non montani/collinari |
SI NO coltivatori o Iap |
Fabbricati rurali strumentali |
SI dal 2020 |
Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione |
NO dal 2022 SI fino al 2021 |
Fabbricati degli enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose |
NO |
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta
La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.
Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).
Immobili locati a canone concordato
Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).
Immobili da vendere delle imprese di costruzione
I beni “merce” delle imprese di costruzione erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019; nel 2020 e 2021 l’aliquota base era dello 0,1%. Dal 2022 tornano esenti se costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si tratta di un’esenzione per tutti i fabbricati (compresi: uffici, capannoni e negozi) e non solo per quelli abitativi. L’agevolazione riguarda solo il costruttore dell’immobile (quindi cessa in ogni caso quando detto immobile viene ceduto). Si applica anche se la costruzione è effettuata con appalto ad una terza impresa.
Fabbricati rurali strumentali
I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.
Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.
Terreni agricoli e montani
La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
· ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.
L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero al 1° gennaio 2023, individuato sulla base di una moltitudine di parametri, quali l’ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, le dimensioni, i lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevanti sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I comuni potevano determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali, al fine della limitazione del potere di accertamento e l’insorgere del contenzioso, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Dichiarazione IMU 2022 e 2021 entro il 30 giugno 2023
L’invio della dichiarazione IMU al Comune è obbligatorio nei casi in cui si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell’imposta dovuta, di cui il Comune non è a conoscenza. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il co. 769 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. Ne consegue che entro il 30/06/2023 deve essere presentata la dichiarazione relativa alle variazioni relative al 2022.
In relazione alle variazioni relative al periodo d’imposta 2021, l’art. 35, co. 4 del D.L. 73/2022 aveva stabilito che la scadenza fosse posticipata rispetto al termine ordinario e fissata al 31 dicembre 2022; successivamente, il decreto milleproroghe (art. 3, co. 1 del D.L. 198/2022) ha ulteriormente prorogato la scadenza al prossimo 30 giugno 2023.
Pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU per comunicare al Comune di ubicazione dell’immobile interessato le variazioni avvenute nel corso dei periodi d’imposta 2021 e 2022.
Coloro che hanno beneficiato delle esenzioni per la pandemia da Covid-19 nel 2022 e 2021, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023, per comunicare le esenzioni non note ai comuni.
Consegna dei moduli di pagamento
La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da lunedì 29 maggio p.v.
Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
15/05/2023