VERSAMENTO DEL SALDO CONGUAGLIO IMU 2020 A FINE FEBBRAIO 2021
Versamento del conguaglio al 1° marzo 2021
Il 28 febbraio 2021 (in realtà è il 1º marzo, perché di domenica) è la scadenza per il pagamento del conguaglio IMU 2020. Al versamento non sono chiamati tutti i contribuenti, ma solo i possessori degli immobili ubicati nei comuni dove il saldo è stato versato il 16 dicembre, con le aliquote pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 16 novembre 2020.
La Faq 4.12.2020 Mef "Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020" precisa che, per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16.11.2020: le variazioni di aliquote pubblicate dopo il 16.11.2020 non incidono sull’importo da versare a dicembre, ma sul conguaglio in scadenza al 1.03.2021.
Motivo del conguaglio
La complicazione nasce dal fatto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte dei comuni è stato differito alla fine di ottobre dello stesso anno. Ciò ha reso impossibile rispettare i termini inizialmente previsti per la pubblicazione delle aliquote IMU 2020 sul sito del Mef.
La regola generale prevede che le delibere comunali acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, a condizione che il comune le trasmetta entro il termine del 14 ottobre. A seguito dei rinvii dei termini per la pandemia da Covid-19, i comuni hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 ad approvare i bilanci ed a pubblicare le aliquote ed i regolamenti IMU 2020 sul sito entro il 31 gennaio 2021.
La risposta del Mef è stata che per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16 novembre 2020. Non occorreva invece tener conto delle pubblicazioni avvenute dopo tale data; laddove fossero intervenute delle variazioni di aliquote pubblicate successivamente al 16 novembre, ciò non avrà inciso sull’importo da versare a dicembre bensì sul conguaglio in scadenza al 1° marzo.
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scadenza |
Parametri di calcolo |
Acconto 2020 |
16 giugno 2020 |
50% di quanto versato nel 2019 |
Saldo 2020 |
16 dicembre 2020 |
Aliquote anno 2020 (se pubblicate entro il 16/11/20) a dedurre acconto di giugno |
Conguaglio 2020 |
1° marzo 2021 |
Aliquote anno 2020 (se pubblicate dopo il 16/11/20) a dedurre acconto di giugno e saldo di dicembre |
Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:
Versamento del conguaglio
Se dopo la verifica sul sito Mef emerge in conguaglio a debito, non sono previsti ulteriori interessi, nè sanzioni.
Se il conguaglio è a credito, si applicheranno le regole ordinarie: se il regolamento comunale lo prevede, l’eccedenza potrà essere compensata con gli importi del 2021, altrimenti il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso.
Tabella riassuntiva
La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:
Tipologia immobile |
IMU |
Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
NO |
Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze |
SI |
Altri fabbricati |
SI |
Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario |
NO (SI senza figli) |
Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti) |
SI al 50% |
Fabbricati concessi in affitto a canone concordato |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE |
SI dal 2020 |
Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico |
SI al 50% |
Aree edificabili |
SI |
Terreni agricoli non montani/collinari |
SI NO coltivatori o Iap |
Fabbricati rurali strumentali |
SI dal 2020 |
Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione |
SI dal 2020 |
Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose |
NO |
19/02/2021