VERSAMENTO DEL SALDO IMU 2020 IL 16 DICEMBRE CON CONGUAGLIO IL 28 FEBBRAIO 2021

 

Versamento dal saldo IMU 2020 tra novità e incertezze

 

Il 16 dicembre sarebbe il termine per pagare il saldo 2020 della nuova IMU, come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. da 738 a 783), che ha introdotto una nuova imposta comunale, la nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi, sottraendo l’importo della prima rata pagata a giugno.

 

Poiché l’emergenza Covid-19 ha fatto prorogare i termini di approvazione dei bilanci comunali al 31 dicembre p.v. per deliberare le nuove aliquote IMU del 2020, i contribuenti, a loro volta, hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per pagare l’eventuale differenza, o conguaglio tra quanto corrisposto il 16 dicembre e quanto dovuto in base alle nuove aliquote.

 

Determinazione del saldo 2020 e del conguaglio

Per il saldo del 16 dicembre, occorre considerare che questo è il primo anno di applicazione della nuova IMU, che include anche la soppressa Tasi. La prima rata versata a giugno è stata pari alla metà di quanto versato complessivamente a titolo di IMU e Tasi per il 2019, mentre il saldo va effettuato sulla base delle delibere già approvate dai comuni.

Qui iniziano le complicazioni: la regola generale prevede che le delibere comunali acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre, a condizione che il Comune le invii entro il termine del 14 ottobre. A seguito dei rinvii dei termini per la pandemia, i comuni hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 ad approvare i bilanci ed a pubblicare le aliquote ed i regolamenti IMU 2020 sul sito del Mef entro il 31 gennaio 2021.

Considerato che le delibere comunali sono efficaci con la pubblicazione sul sito ministeriale (art. 13, co. 15-ter del D.L. 201/2011), si ritiene che il saldo debba essere effettuato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle delibere pubblicate, mentre l’eventuale differenza d’imposta sarà versata a conguaglio, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 per le solo delibere comunali pubblicate sul sito ministeriale entro il prossimo 31 gennaio. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso segue le regole ordinarie.

 

 

 

scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2020

16 giugno 2020

50% di quanto versato nel 2019

Saldo 2020

16 dicembre 2020

Aliquote anno 2020

(se approvate entro 28/10/20)

a dedurre acconto di giugno

Conguaglio 2020

28 febbraio 2021

Aliquote anno 2020

(se approvate dopo il 16/12/20 ed entro il 31/01/21)

a dedurre acconto di giugno e saldo di dicembre

 

Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

 

Esenzioni per l’emergenza Covid-19

Per l’emergenza Covid-19 è stato cancellato il versamento della rata di giugno 2020 dell’IMU dovuta da alberghi e pensioni (in categoria D/2), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale, purchè il proprietario sia anche gestore dell’attività, mentre per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali conta l’effettiva destinazione d’uso.

Per la rata di dicembre l’esenzione viene prevista agli immobili adibiti a cinema e teatri (in categoria D/3), nonché a discoteche e simili, a condizione che gestore e proprietario coincidano, mentre con i decreti Ristori e Ristori-bis viene disposta l’esenzione anche alle imprese interessate dalle chiusure totali o parziali, che operano nelle zone rosse, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività. L’esenzione opera anche per le pertinenze.

 

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:

-         proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-         titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-         utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-         il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;

û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;

û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

 

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’IMU è stata fissata allo 0,86%; i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento. Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote Tasi per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno esenti dall’IMU.

 

Fabbricati rurali strumentali

I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.

Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·        ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:

 

Tipologia immobile

IMU

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

Altri fabbricati

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario

NO

(SI senza figli)

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Abitazioni di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE

SI dal 2020

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

Aree edificabili

SI

Terreni agricoli non montani/collinari

SI

NO coltivatori o Iap

Fabbricati rurali strumentali

SI dal 2020

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

SI dal 2020

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da lunedì 7 dicembre.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

02/12/2020

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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