VERSAMENTO SALDO IMU 2024 AL 16 DICEMBRE
Modalità di versamento del saldo del 2024
Lunedì 16 dicembre è il termine ultimo per pagare il saldo IMU 2024 per l’imposta sugli immobili, diverse dalla casa di abitazione, sottraendo l’importo già versato a giugno come acconto.
La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà da mercoledì 4 dicembre p.v.
Sarà anche l’occasione per fare i conti con le nuove rendite catastali per i proprietari di immobili che devono aggiornare le rendite dopo aver sfruttato i vari bonus edilizi legati agli interventi sulla casa.
Non tutti sono però chiamati alla cassa: restano confermate le esenzioni a favore dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici e dal 1° gennaio 2023 sono tornati esenti gli immobili occupati abusivamente.
Determinazione del saldo IMU 2024
L’acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (2023), mentre il versamento del saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente 2024 entro il 14 ottobre c.a. e pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre scorso; in caso contrario, anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente (2023).
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scadenza |
Parametri di calcolo |
Acconto 2024 |
17 giugno 2024 |
50% di quanto versato nel 2023 |
Saldo 2024 |
16 dicembre 2024 |
Aliquote anno 2024 (se pubblicate entro il 28/10) o aliquote anno 2023 (se pubblicate dopo il 28/10) a dedurre acconto di giugno |
Verificare puntualmente le deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l’immobile o consultare il sito internet del MEF:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente; l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Novità per il 2024
- La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) è intervenuta con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (Enc): ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale), a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate (art. 7, co. 1, let. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Chi deve pagare l’IMU
I soggetti passivi IMU, per il corrente anno, sono:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;
- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;
- titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);
- utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;
- utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);
- il genitore (ex coniuge) non assegnatario in caso di separazione o divorzio o il genitore (ex coniuge) assegnatario della casa coniugale, ma non affidatario dei figli o con figli maggiorenni e autosufficienti.
Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:
û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);
û concedente l’area (paga il superficiario);
û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);
û l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.
û i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) per i terreni agricoli posseduti e condotti;
û per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina;
û gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.
Le aliquote applicabili
L’aliquota di base prevista per l’IMU è stata fissata allo 0,86%; i comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento, ad eccezione dei fabbricati di categoria D per i quali l’aliquota minima è pari alla quota erariale dello 0,76%.
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
L’IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta
La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU (e Tasi fino al 2019), a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.
Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).
Immobili locati a canone concordato
Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU (e Tasi fino al 2019), in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).
Immobili da vendere delle imprese di costruzione
I fabbricati c.d. “beni merce” erano esentati a decorrere dalla seconda rata IMU 2013 e fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base era pari allo 0,1%. Dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono tornati esenti dall’IMU.
Fabbricati rurali strumentali
I fabbricati accatastati nelle categorie A/6 e D/10, erano oggettivamente esenti da IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.
Sono considerati fabbricati strumentali agricoli anche le abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue.
Non è chiaro se rimangono esenti gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Si ricorda che per il riconoscimento della ruralità è necessaria l’apposta annotazione in catasto, anche nel caso in cui gli immobili siano accatastati in una categoria diversa da A/6 e D/10.
Terreni agricoli e montani
La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;
· ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);
· ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);
· ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.
L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.
Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Molti comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Tabella riassuntiva
La tabella indica quali immobili sono interessati dal tributo:
Tipologia immobile |
IMU |
Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze |
NO |
Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze |
SI ma con detrazione |
Altri fabbricati |
SI |
Casa coniugale assegnata all'ex coniuge se genitore affidatario |
NO (SI senza figli) |
Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti) |
SI al 50% |
Fabbricati concessi in affitto a canone concordato |
SI al 75% (ridotta del 25%) |
Abitazioni di pensionati italiani residenti all'estero |
SI dal 2020 (al 50% dal 2023) |
Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico |
SI al 50% |
Aree edificabili |
SI |
Terreni agricoli non montani/collinari |
SI NO coltivatori o Iap |
Fabbricati rurali strumentali |
SI dal 2020 |
Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione |
NO dal 2022 SI fino al 2021 |
Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose |
NO |
Consegna dei moduli di pagamento
La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da mercoledì 4 dicembre.
Si coglie l’occasione per ricordare di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.
Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali comunicano.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
25/11/2024