CONTRIBUZIONE INPS PER IL 2019

 

Stabilite le aliquote contributive INPS nelle diverse gestioni previdenziali

 

Come ogni anno ci occupiamo delle aliquote contributive INPS previste per le diverse gestioni: artigiani, commercianti, gestione separata e lavoratori domestici. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 

L’INPS con circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione per gli iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti. Per l’anno 2019 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è confermato in 15.878 euro.

Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 lo stesso Istituto ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata.

 

Le scadenze del 2019 per Artigiani e Commercianti

Le quote fisse sul minimale di reddito sono dovute:

Ø al 16/05/2019

Ø al 20/08/2019

Ø al 18/11/2019

Ø al 17/02/2020

Le quote percentuali di reddito sono dovute:

Ø al 01/07/2019 o al 31/07/2019

Ø al 02/12/2019

 

Artigiani e Commercianti

L’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento della gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24,00% (aliquota già raggiunta nell’anno 2018).

I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi sono:

Anche per l’anno 2019 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Si applica poi la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili sul minimale, ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione contributiva al 31 dicembre 1995 e pari a 102.543 euro per lavoratori privi di tale anzianità contributiva. Tale massimale non è frazionabile in ragione di mese.

Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi  riepilogati nelle seguenti tabelle:

 

ARTIGIANI 2019

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

Fino a € 15.878,00 (1)

24%

21,45%

da € 15.878,01
fino a € 47.143,00

24%

21,45%

oltre € 47.143,01

fino a € 78.572,00 (2)

25%

22,45%

Contributo minimo annuo

€ 3.818,16

€ 3.413,27

Contributo massimo annuo

€ 19.171,57

€ 17.167,98

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2019.

(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2019 è pari a € 102.543,00 non frazionabile in ragione mensile.

 

COMMERCIANTI 2019

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

Fino a € 15.878,00 (1)

24,09%

21,54%

da € 15.878,01
fino a € 47.143,00

24,09%

21,54%

oltre € 47.143,01

fino a € 78.572,00 (2)

25,09%

22,54%

Contributo minimo annuo

€ 3.832,45

€ 3.427,56

Contributo massimo annuo

€ 19.242,27

€ 17.238,69

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2019.

(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2019 è pari a € 102.543,00 non frazionabile in ragione mensile.

 

Si ricorda che dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito, Cassetto previdenziale, “Dati del mod. F24”, da cui è possibile stampare il modello di versamento.

I Clienti dello Studio riceveranno i moduli di pagamento con gli importi già compilati.

 

Gestione separata

L’INPS con circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995.

L’art. 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state modifiche.

Dal 1° luglio 2017, per effetto delle nuove disposizioni sul lavoro autonomo (L. 81/2017), che ha previsto a regime l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conosciuta come DIS-COLL), i soggetti operanti in qualità di collaboratori coordinati e continuativi avranno tale ammortizzatore, il quale è stato esteso anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

A fronte di tali indicazioni, la norma ha tuttavia previsto un’aliquota di finanziamento, da conteggiarsi nella Gestione separata Inps, pari allo 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

-       uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

-       tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;

-       dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS:

·   i collaboratori a progetto;

·   i collaboratori occasionali, superiori a 5.000 euro;

·   i venditori porta a porta;

·   gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

·   i soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale;

·   i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e privi di cassa previdenziale di appartenenza.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’INPS sono le seguenti:

 

GESTIONE SEPARATA 2019

 

CONTRIBUZIONE

NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI

ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA
O PENSIONATI

 

Titolari di p.Iva

25% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 25,72%]

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 24,00%]

Non titolari di p.Iva e senza diritto alla DISS-COLL

(venditori porta-porta, associati, commissioni e collegi)

33% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 33,72%]

33+0,72

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 24,00%]

Non titolari di p.Iva e con diritto alla DISS-COLL

(co.co.co, occasionali, amministratori e sindaci)

34% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 34,23%]

33+0,72+0,51

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 102.543,00

[totale 24,00%]

Contributo assistenziale

0,72%

NO

Aliquota DIS-COLL

0,51%

NO

• Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2019 è pari a € 102.543,00.

• Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2018 è pari a € 15.878,00.

 

Il contributo alla Gestione separata va versato all’INPS con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.

Professionisti Ø il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (30 giugno o 31 luglio e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).

Collaboratori Ø il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Associati Ø il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

Casi particolari di iscrizione contributiva per gli amministratori

È obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS il socio lavoratore di una S.R.L. commerciale, amministratore della stessa, per il reddito derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15. A tal proposito l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Al contrario, non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, il socio di S.R.L. detentore di una partecipazione minima qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale. L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.

Il socio – co.co.co. di una S.R.L., come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.12.2016, n. 26919, è soggetto a doppia contribuzione, presso la Gestione IVS nonché presso la Gestione separata INPS.

 

Nuovo regime contributivo per i soggetti forfetari

Con la Legge di Stabilità 2015 è stato introdotto, nel nostro ordinamento tributario, un ulteriore regime contabile per i contribuenti minori, denominato forfetario, riservato a contribuenti con basso volume d’affari e un ridotto investimento in beni strumentali.

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime contributivo agevolato, che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Fino al 2015, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti potevano versare i contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie, non dovendo quindi versare i contributi sul reddito minimale.

Dal 2016 viene prevista la modifica di tale agevolazione, nel senso di prevedere una riduzione organizzata dei contributi da versare. In particolare chi accede al regime forfetario può abbattere i contributi da versare del 35%.

Per fruire della riduzione contributiva è necessaria un’apposita comunicazione da inviare all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva. Se il soggetto ha già una posizione previdenziale aperta, la comunicazione deve avvenite con modalità telematica; se il soggetto non ha ancora una posizione assicurativa aperta, la comunicazione deve avvenite col modello cartaceo.

Il venir meno anche solo di una delle condizioni previste per l’accesso al nuovo regime, determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi.

 

Lavoratori domestici

L’INPS con circolare n. 16 del 1° febbraio 2019, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo per l’anno 2019.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

I versamenti sono dovuti:

Ø al 10/04/2019 per il 1° trimestre

Ø al 10/07/2019 per il 2° trimestre

Ø al 10/10/2019 per il 3° trimestre

Ø al 10/01/2020 per il 4° trimestre

Qui sotto le tabelle valide per tutto il 2019.

 

MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,06

€ 7,13

1,42 (0,36) (2)

1,43 (0,36) (2)

oltre € 8,06

fino a € 9,81

€ 8,06

1,61 (0,40) (2)

1,62 (0,40) (2)

oltre € 9,81

€ 9,81

1,96 (0,49) (2)

1,97 (0,49) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali (3)

€ 5,19

1,04 (0,26) (2)

1,04 (0,26) (2)

1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

(3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO DETERMINATO (*)

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,06

€ 7,13

1,52 (0,36) (2)

1,53 (0,36) (2)

oltre € 8,06

fino a € 9,81

€ 8,06

1,72 (0,40) (2)

1,73 (0,40) (2)

oltre € 9,81

€ 9,81

2,10 (0,49) (2)

2,11 (0,49) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali (3)

€ 5,19

1,11 (0,26) (2)

1,12 (0,26) (2)

(*) comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

(3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

 

01/04/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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