CONTRIBUZIONE INPS PER IL 2020
Le aliquote contributive INPS nelle diverse gestioni previdenziali
Come ogni anno, ci occupiamo delle aliquote contributive INPS previste per le diverse gestioni: artigiani, commercianti, gestione separata e lavoratori domestici. La scadenza del 18 maggio può risultare influenzata dall’emergenza COVID-19 e pertanto i contribuenti esercenti attività d’impresa, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che nel mese di aprile 2019 hanno subìto una diminuzione di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019, possono differire il versamento al 30 giugno 2020.
L’INPS con circolare n. 12 e 28 di febbraio ha fornito, rispettivamente, le indicazioni per il pagamento della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata e per quella di artigiani e commercianti, con le aliquote ed i minimali/massimali contributivi applicabili per il 2020.
Le scadenze del 2020 per artigiani e commercianti
Le quote fisse sul minimale di reddito sono dovute:
Ø al 18/05/2020 *
Ø al 20/08/2020
Ø al 16/11/2020
Ø al 16/02/2021
* I titolari di reddito d’impresa, che liquidano l’Iva trimestralmente, e se il fatturato di aprile 2020 è stato inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese di aprile del 2019, possono differire il pagamento al 30.06.2020.
Le quote percentuali di reddito sono dovute:
Ø al 30/06/2020 o al 30/07/2020 con la maggiorazione dello 0,4%
Ø al 30/11/2020
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento della gestione pensionistica dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura del 24,00% (aliquota già raggiunta nell’anno 2018) per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni, nonché al 21,90% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, per i quali la percentuale continuerà ad incrementarsi annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento del 24%.
I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi sono:
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Risultano poi invariate la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito “di seconda fascia” e l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità.
Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi riepilogati nelle seguenti tabelle:
ARTIGIANI 2020 |
||
Reddito di impresa |
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni |
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni (1) |
Fino a € 15.953,00 (2) |
24% |
21,90% |
da € 15.953,01 |
24% |
21,90% |
oltre € 47.379,01 fino a € 78.965,00 (3) |
25% |
22,90% |
Contributo minimo annuo |
€ 3.836,16 |
€ 3.501,15 |
Contributo massimo annuo |
€ 19.267,46 |
€ 17.609,20 |
• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese. • Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. (1) La riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. (2) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2020. (3) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2020 è pari a € 103.055,00 non frazionabile in ragione mensile. |
COMMERCIANTI 2020 |
||
Reddito di impresa |
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni |
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni (1) |
Fino a € 15.953,00 (2) |
24,09% |
21,99% |
da € 15.953,01 |
24,09% |
21,99% |
oltre € 47.379,01 fino a € 78.965,00 (3) |
25,09% |
22,99% |
Contributo minimo annuo |
€ 3.850,52 |
€ 3.515,50 |
Contributo massimo annuo |
€ 19.338,53 |
€ 17.680,26 |
• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese. • Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. (1) La riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. (2) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2020. (3) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2020 è pari a € 103.055,00 non frazionabile in ragione mensile. |
Si ricorda che dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito web Cassetto previdenziale, tramite la funzione “Dati del mod. F24”, dall’interessato o dall’intermediario delegato, da cui è possibile stampare il modello di versamento.
I Clienti dello Studio riceveranno i moduli di pagamento con gli importi già compilati.
Regime agevolato per i soggetti forfetari
Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto, nel nostro ordinamento tributario, un ulteriore regime contabile per i contribuenti minori forfetari, riservato a contribuenti con basso volume d’affari e un ridotto investimento in beni strumentali.
Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione dei contributi da versare del 35%.
Per fruire della riduzione contributiva è necessaria un’apposita comunicazione da inviare all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva. Se il soggetto ha già una posizione previdenziale aperta, la comunicazione deve avvenite con modalità telematica; se il soggetto non ha ancora una posizione assicurativa aperta, la comunicazione può avvenite col modello cartaceo.
Il venir meno anche solo di una delle condizioni previste per l’accesso al nuovo regime, determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi.
Anche i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario devono provvedere a comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Conseguentemente, l’applicazione del regime contributivo "ordinario" scatta dall’1.1 dell’anno in cui la revoca è presentata (e non dall’anno successivo).
Gestione separata
L’INPS con circolare n. 12 del 3 febbraio ha comunicato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 26, co. 2 della L. 335/1995. Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per il 2020, non essendoci state modifiche.
L’art. 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%); per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24% sia per collaboratori e assimilati, che per liberi professionisti.
Dal 1° luglio 2017, per effetto delle nuove disposizioni sul lavoro autonomo (L. 81/2017), che ha previsto a regime l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conosciuta come DIS-COLL), i soggetti operanti in qualità di collaboratori coordinati e continuativi avranno tale ammortizzatore, il quale è stato esteso anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. A fronte di tali indicazioni, la norma ha tuttavia previsto un’aliquota di finanziamento, da conteggiarsi nella Gestione separata INPS, pari allo 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:
- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS:
· i collaboratori a progetto;
· i collaboratori occasionali, superiori a 5.000 euro;
· i venditori porta a porta;
· i soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale;
· i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e privi di cassa previdenziale di appartenenza.
Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’INPS sono le seguenti:
GESTIONE SEPARATA 2020 |
||
CONTRIBUZIONE |
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA |
Titolari di p.Iva |
25% fino al massimale della base imponibile pari a € 103.055,00 [totale 25,72%] |
24% fino al massimale della base imponibile pari a € 103.055,00 [totale 24,00%] |
Non titolari di p.Iva e senza diritto alla DISS-COLL (venditori porta-porta, associati, commissioni e collegi) |
33% fino al massimale della base imponibile pari a € 100.055,00 + 0,72% [totale 33,72%] |
24% fino al massimale della base imponibile pari a € 103.055,00 [totale 24,00%] |
Non titolari di p.Iva e con diritto alla DISS-COLL (co.co.co, occasionali, amministratori e sindaci) |
33% fino al massimale della base imponibile pari a € 103.055,00 + 0,72% + 0,51% [totale 34,23%] |
24% fino al massimale della base imponibile pari a € 103.055,00 [totale 24,00%] |
Contributo assistenziale |
0,72% |
NO |
Aliquota DIS-COLL |
0,51% |
NO |
• Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2020 è pari a € 103.055,00. • Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2020 è pari a € 15.953,00 (art. 1, co. 3 L. 233/1990). |
Il contributo alla Gestione separata va versato all’INPS con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.
Professionisti con p.Iva Ø il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (30 giugno o 30 luglio e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista, fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti.
Collaboratori Ø il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. L’obbligo di versamento è per l’intero importo dovuto dal committente.
Associati Ø il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.
Casi particolari di iscrizione contributiva per gli amministratori
È obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché alla Gestione separata INPS il socio lavoratore di una S.R.L. commerciale, amministratore della stessa, per il reddito derivante dall’attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.01.2012, n. 15. A tal proposito l’INPS, con la Circolare 14.05.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.
Al contrario, non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 09.12.2010, n. 24898, il socio di S.R.L. detentore di una partecipazione minima qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale. L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.
Il socio – co.co.co. di una S.R.L., come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.12.2016, n. 26919, è soggetto a doppia contribuzione, presso la Gestione IVS nonché presso la Gestione separata INPS.
Nel caso di sola locazione di immobili di proprietà, la Corte di Cassazione (ordinanza 11.02.2013, n. 3145) afferma che non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. Diversamente, la locazione può configurare attività commerciale a detti fini se esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
Lavoratori domestici
L’INPS con circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, ha reso noto i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo per l’anno 2020.
L’Istat ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo e conseguentemente sono state determinata nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020.
Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
I versamenti sono dovuti:
Ø al 10/04/2020 per il 1° trimestre
Ø al 10/07/2020 per il 2° trimestre
Ø al 10/10/2020 per il 3° trimestre
Ø al 10/01/2021 per il 4° trimestre
Qui sotto le tabelle valide per tutto il 2020.
MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO INDETERMINATO |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,10 |
€ 7,13 |
€ 1,43 (0,36) (2) |
€ 1,44 (0,36) (2) |
oltre € 8,10 fino a € 9,86 |
€ 8,06 |
€ 1,62 (0,41) (2) |
€ 1,63 (0,41) (2) |
oltre € 9,86 |
€ 9,81 |
€ 1,97 (0,49) (2) |
€ 1,98 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali (3) |
€ 5,22 |
€ 1,04 (0,26) (2) |
€ 1,05 (0,26) (2) |
1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. (3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. |
MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO DETERMINATO (*) |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,10 |
€ 7,17 |
€ 1,53 (0,36) (2) |
€ 1,54 (0,36) (2) |
oltre € 8,10 fino a € 9,86 |
€ 8,10 |
€ 1,73 (0,41) (2) |
€ 1,74 (0,41) (2) |
oltre € 9,86 |
€ 9,86 |
€ 2,11 (0,49) (2) |
€ 2,12 (0,49) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali (3) |
€ 5,22 |
€ 1,12 (0,26) (2) |
€ 1,12 (0,26) (2) |
(*) comprensivo contributo addizionale 1,40% (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti. (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. (3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. |
02/05/2020