CONTRIBUZIONE INPS PER IL 2022

 

Le aliquote contributive INPS nelle diverse gestioni previdenziali

 

Come ogni anno, ci occupiamo di aggiornare le aliquote contributive INPS previste per le diverse gestioni: artigiani, commercianti, gestione separata e lavoratori domestici. Per la gestione separata è previsto l’innalzamento dallo 0,51% all’1,31% dell’aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca, nonché per gli amministratori e i sindaci, similmente all’aliquota contributiva dovuta per la Naspi.

 

Per artigiani e commercianti il reddito minimo per il 2022 da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto è pari a 16.243 euro.

 

Le scadenze del 2022 per artigiani e commercianti

Le quote fisse sul minimale di reddito sono dovute:

Ø al 16/05/2022

Ø al 22/08/2022

Ø al 16/11/2022

Ø al 16/02/2023

Le quote percentuali di reddito sono dovute:

Ø al 30/06/2022 o al 22/08/2022 con la maggiorazione dello 0,4%

Ø al 30/11/2022

 

Artigiani e commercianti

Con la circolare n. 22 dell’8 febbraio 2022 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2022.

Le aliquote si rendono applicabili sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l’anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri. 

Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi:

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa.

Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi riepilogati nelle seguenti tabelle:

 

ARTIGIANI 2022

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni (1)

Fino a € 16.243,00 (2)

24%

22,80%

da € 16.243,01
fino a € 48.279,00

24%

22,80%

oltre € 48.279,01

fino a € 80.465,00 (3)

25%

23,80%

Contributo minimo annuo

€ 3.905,76

€ 3.710,84

Contributo massimo annuo

€ 19.633,46

€ 18.667,88

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) La riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.

(2) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2022.

(3) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2022 è pari a € 105.014,00 non frazionabile in ragione mensile.

 

COMMERCIANTI 2022

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni (1)

Fino a € 16.243,00 (2)

24,48%

23,28%

da € 16.243,01
fino a € 48.279,00

24,48%

23,28%

oltre € 48.279,01

fino a € 80.465,00 (3)

25,48%

24,28%

Contributo minimo annuo

€ 3.983,73

€ 3.788,81

Contributo massimo annuo

€ 20.019,70

€ 19.054,11

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) La riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.

(2) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2022.

(3) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2022 è pari a € 105.014,00 non frazionabile in ragione mensile.

 

Si ricorda che dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito web Cassetto previdenziale, tramite la funzione “Dati del mod. F24”, dall’interessato o dall’intermediario delegato, da cui è possibile stampare il modello di versamento.

I Clienti dello Studio riceveranno i moduli di pagamento con gli importi già compilati.

 

Regime agevolato per i soggetti forfetari

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto, nel nostro ordinamento tributario, un ulteriore regime contabile per i contribuenti minori forfetari, riservato a contribuenti con basso volume d’affari e un ridotto investimento in beni strumentali.

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione dei contributi da versare del 35%.

Per fruire della riduzione contributiva è necessaria un’apposita comunicazione da inviare all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva. Se il soggetto ha già una posizione previdenziale aperta, la comunicazione deve avvenite con modalità telematica; se il soggetto non ha ancora una posizione assicurativa aperta, la comunicazione può avvenite col modello cartaceo.

Il venir meno anche solo di una delle condizioni previste per l’accesso al nuovo regime, determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi.

Anche i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario devono provvedere a comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Conseguentemente, l’applicazione del regime contributivo "ordinario" scatta dall’1.1 dell’anno in cui la revoca è presentata (e non dall’anno successivo).

 

Gestione separata

L’INPS con circolare n. 25 del 11 febbraio scorso ha comunicato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 26, co. 2 della L. 335/1995, applicabili per l’anno 2022.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in materia di DIS-COLL, l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la NASpI”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%. Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

-         uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

-         tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;

-         dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS:

·   i collaboratori a progetto;

·   i collaboratori occasionali, superiori a 5.000 euro;

·   i venditori porta a porta;

·   i soci amministratori di Srl che svolgono attività commerciale;

·   i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e privi di cassa previdenziale di appartenenza.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’INPS sono le seguenti:

 

GESTIONE SEPARATA 2022

 

CONTRIBUZIONE

NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI

ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA
O PENSIONATI

 

Titolari di p.Iva

25% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

+ 0,72% + 0,51%

[totale 26,23%]

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

[totale 24,00%]

Non titolari di p.Iva e senza diritto alla DISS-COLL

(venditori porta-porta, associati, commissioni e collegi)

33% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

+ 0,72%

[totale 33,72%]

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

[totale 24,00%]

Non titolari di p.Iva e con diritto alla DISS-COLL

(co.co.co, occasionali, amministratori e sindaci)

33% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

+ 0,72% + 1,31%

[totale 35,03%]

24% fino al massimale della base imponibile pari a € 105.014,00

[totale 24,00%]

Contributo assistenziale

0,72%

NO

Aliquota DIS-COLL

1,31%

NO

Aliquota ISCRO

0,51%

NO

• Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l’anno 2022 è pari a € 105.014,00.

• Il minimale di reddito su cui è basato l’accredito dei contributi per l’anno 2022 è pari a € 16.243,00 (art. 1, co. 3 L. 233/1990).

 

Il contributo alla Gestione separata va versato all’INPS con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.

Professionisti con p.Iva Ø il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (30 giugno o 30 luglio e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista, fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti.

Collaboratori Ø il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. E’ per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. L’obbligo di versamento è per l’intero importo dovuto dal committente.

Associati Ø il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. E’ per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

Domande di rimborso e/o compensazioni

L’INPS, con messaggio n. 688/2022, ha comunicato il rilascio della nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”. Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, per la richiesta di compensazione di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021.

Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

 

Lavoratori domestici

L’INPS con circolare n. 17 del 1° febbraio scorso ha reso noto i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo per l’anno 2022.

Si ricorda che è stato siglato in data 2 febbraio 2022 l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull’aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

I versamenti sono dovuti:

Ø al 11/04/2022 per il 1° trimestre

Ø al 11/07/2022 per il 2° trimestre

Ø al 10/10/2022 per il 3° trimestre

Ø al 10/01/2023 per il 4° trimestre

Qui sotto le tabelle valide per tutto il 2022.

 

MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,25

€ 7,31

1,46 (0,37) (2)

1,47 (0,37) (2)

oltre € 8,25

fino a € 10,05

€ 8,25

1,65 (0,41) (2)

1,66 (0,41) (2)

oltre € 10,05

€ 10,05

2,01 (0,50) (2)

2,02 (0,50) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali (3)

€ 5,32

1,06 (0,27) (2)

1,07 (0,27) (2)

1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

(3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

MINIMI RETRIBUTIVI – TEMPO DETERMINATO (*)

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,25

€ 7,31

1,56 (0,37) (2)

1,57 (0,37) (2)

oltre € 8,25

fino a € 10,05

€ 8,25

1,76 (0,41) (2)

1,77 (0,41) (2)

oltre € 10,05

€ 10,05

2,15 (0,50) (2)

2,16 (0,50) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali (3)

€ 5,32

1,14 (0,27) (2)

1,14 (0,27) (2)

(*) comprensivo contributo addizionale 1,40% (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

(3) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

 

07/03/2022

 

www.studioansaldi.it

 

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