NUOVO MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO DAL 1° MARZO 2017

 

Per tutti cambia la modulistica e l’utilizzo con importi predefiniti

 

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che dal 1° marzo 2017, non potrà più essere utilizzato per un determinato periodo, ma solo per singola operazione o fino a concorrenza di uno specifico ammontare.

 

Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall’1/1/2017 al 31/12/2017).

 

Modalità di acquisto dal 1° marzo 2017

Restano pertanto due sole modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:

Ø presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della stessa nel campo “una sola operazione per un importo fino a euro” (campo 1);

Ø presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro” (campo 2).

Tale nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello precedente, modificato da ultimo dal provvedimento dell’11 febbraio 2015, e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

 

Esempio di compilazione

Dichiarazione con validità fino al 28 febbraio 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dichiarazione con validità dal 1° marzo 2017:

 

 

Verifica da eseguire prima di emettere fatture dal 1° marzo 2017

Gli esportatori abituali che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale 01/01/2017 – 31/12/2017, sono tenuti ad emettere una nuova comunicazione, utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017.

 

Superamento del nuovo limite indicato per gli acquisti senza Iva

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, l’esportatore abituale intenda acquistare senza Iva per un importo superiore all’ammontare indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario presentare un nuovo modello “ad integrazione” di quello precedente, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza Iva.

 

Requisiti dell’esportatore abituale

I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della dichiarazione d’intento, disposta dall’articolo 8, 1° comma, lett. c) del D.P.R. 633/1972, non ha subito alcuna variazione: le motivazioni che hanno giustificato tale restyling del modello, secondo quanto riportato nel provvedimento delle Entrate, sarebbero da ricondurre al perseguimento di un monitoraggio più puntuale sulle operazioni poste in essere dagli esportatori abituali, al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolato.

 

Regime sanzionatorio

Dal punto delle violazioni occorre segnalare come dal 1° gennaio 2016 l’impianto sanzionatorio si sia modificato in seguito alla riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015, con la quale il Legislatore ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della violazione, un passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch’essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie.

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

 

Fattispecie

Sanzione prevista

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”)

in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento

in misura fissa

tra 250 euro e  2.000 euro

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

06/02/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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