INCENTIVO INPS “IO LAVORO”

 

Come funziona e a chi spetta

 

Il Decreto 52/2020, ha disciplinato per l’anno 2020, l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) relativo ad assunzioni/trasformazioni di personale disoccupato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale, mentre con il Decreto 66/2020 ha decretato la cumulabilità dell’incentivo anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età.

 

Con la circolare n. 124/2020, l’Inps ha finalmente emanato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione, incluse le indicazioni di compilazione del flusso UniEmens.

 

Soggetti interessati

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano o abbiano assunto:

·     disoccupati (soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego);

·     lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir.

Il requisito della disoccupazione basta per lavoratori under 25 (24 anni e 364 giorni), mentre per gli over occorre anche che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cioè non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o non abbiano svolto lavoro autonomo o parasubordinato con reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir). Inoltre, escluse le ipotesi di trasformazione del rapporto, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo (in caso di somministrazione la valutazione va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice).

 

Sede di lavoro

Indipendentemente dalla residenza del lavoratore, la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato deve essere ubicata nelle Regioni:

·     “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

·     “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);

·     “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

In caso di modifica della sede di lavoro da un gruppo di Regioni a un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo con disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione, diversamente l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Per le Regioni “meno sviluppate”, quindi, sono previsti 2 stanziamenti differenti e l’Inps verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore specifico e, in via residuale, su quello misto, destinato alle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

 

Rapporti incentivati

Sono incentivabili, sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale:

·     le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

·     i rapporti di apprendistato professionalizzante;

·     i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Per la trasformazione a tempo indeterminato non è richiesto il possesso dei requisiti di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, mentre rimane la necessità che il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi qualora il medesimo abbia, alla data della trasformazione, almeno 25 anni di età.

Il beneficio è escluso per:

·     assunzione come lavoratore domestico o intermittente o con prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017;

·     contratti di apprendistato di 1° e 3° livello.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Per lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

 

Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un massimo di 8.060 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero mensile è quindi pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) da riproporzionarsi, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di trasformazione/stabilizzazione di rapporti a termine entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.

L’agevolazione è fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022 e il periodo di fruizione può essere sospeso solo per assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con differimento temporale del periodo di godimento del beneficio, ma non oltre il 28 febbraio 2022: non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi è quello di competenza gennaio 2022.

Per l’apprendistato professionalizzante l’agevolazione si applica solo durante il periodo formativo e non spetta per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato:

·     nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

·     nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero, per i rapporti di apprendistato, riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi si applicano le aliquote ordinarie.

 

Condizioni per l’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

·     regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;

·     assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;

·     rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·     applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Si ricorda anche che l’incentivo non spetta se:

·     l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;

·     l’assunzione viola il diritto di precedenza, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di Legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione/trasformazione di altri lavoratori);

·     presso il datore di lavoro/utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione/trasformazione/somministrazione siano per lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

·     l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

Limiti all’incentivo

L’incentivo può essere legittimamente fruito e la scelta di uno dei due regimi applicabili esclude l’operatività dell’altro per ogni singolo rapporto di lavoro:

·     nel rispetto delle previsioni per gli aiuti “de minimis”;

·     oppure, oltre tali limiti, laddove l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Per determinare l’incremento occupazionale per ogni singola assunzione, necessario solo in caso di beneficio oltre il “de minimis”, il numero dei dipendenti è calcolato in ULA, confrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con quello dell’anno successivo all’assunzione, considerando l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Se al termine dell’anno successivo si riscontra l’incremento, l’incentivo già goduto si “consolida”; in caso contrario occorre restituire quanto già goduto mediante le procedure di regolarizzazione. L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi ne consente, invece, la fruizione dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non il recupero del beneficio perso.

 

Adempimenti

Per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, occorre inoltrare all’Inps (“Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni ex DiResCo”), una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

 

 

03/11/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.