TASSAZIONE IRI RINVIATA AL 2018

 

Regime ordinario di tassazione delle imprese al 24%

 

La legge di Bilancio 2017 era intervenuta sulla scelta della tenuta delle scritture contabili e sulla tassazione delle imprese, modificando sostanzialmente le regole di determinazione del reddito, prevedendo una tassazione ridotta e con aliquota fissa del 24% per gli utili non prelevati, al pari di quanto previsto per l’Ires.

 

L’imposta sul reddito delle imprese (IRI) viene rinviata al 2018. Lo prevede l’attuale articolo 91 del disegno di legge di Bilancio 2018 approvato dal Governo; il rinvio genera molta delusione nel mondo delle imprese individuali e società di persone.

 

Novità per la tassazione separata IRI al 24%

L’articolo 55 bis del Tuir, la cui decorrenza viene ora rinviata al 1° gennaio 2018, prevede la tassazione con l’aliquota proporzionale del 24%, quindi nella stessa misura prevista per l’Ires, del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria. La tassazione dei redditi avrebbe concorso a formare la base imponibile solo in presenza di prelievo degli utili da parte dell’imprenditore o dei soci.

Si trattava di un regime fiscale che equipara le imprese soggette ad Irpef alle società di capitali.

 

Come funziona

La novità consiste nel proporre un’alternativa al regime di trasparenza obbligatorio per imprese individuali e società di persone (articolo 5 del Tuir) ovvero opzionale per le “piccole” Srl (articolo 116 del Tuir), prevedendo una imposizione a doppio livello.

Il calcolo dell’imponibile da assoggettare alla nuova IRI del 24%, si effettuerà partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese soggette ad Irpef. Dal reddito così determinato si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formatisi in periodo IRI, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili IRI (calcolati in via progressiva), al netto delle perdite riportabili a nuovo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariamente. Per i redditi non prelevati si ha una tassazione separata del 24% (stessa aliquota Ires), mentre le somme prelevate (nei limiti del reddito dichiarato nel periodo d’imposta ed in quelli precedenti assoggettati ad IRI, al netto delle perdite residue riportabili: il “plafond IRI”) sono assoggettate ad Irpef in capo ai soci (ovvero all’imprenditore ed ai suoi eventuali collaboratori familiari) ma, contemporaneamente, sono dedotte dal reddito d’impresa, presumibilmente con una variazione in diminuzione in sede dichiarativa.

Il prelievo del 24%, pertanto, si presenta come una sorta “di acconto” dell’Irpef che verrà assolta all’atto della effettiva distribuzione dei redditi, ma finisce per essere una imposizione definitiva per tutte quelle somme che formano il reddito ma non sono prelevabili (costi indeducibili in primis).

 

Regime opzionale per scelta

Il regime è come detto opzionale, ha durata per cinque esercizi ed è rinnovabile (non è previsto il rinnovo tacito). L’opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazione riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2017-2021, opzione nel modello Redditi 2018, o l’anno successivo se viene confermato il differimento al 2018).

La distribuzione degli utili formatisi ante regime IRI (e tassati per trasparenza), che si considera effettuata prioritariamente, non genera alcun impatto sulla società (nessuna deduzione) e sui soci (nessuna tassazione). I redditi tassati IRI e non ancora prelevati al momento dell’uscita vengono tassati integralmente all’atto della distribuzione.

Lo stesso regime è anche attivabile per le Srl con non più di 10 soci persone fisiche, che sono ammesse alla trasparenza prevista dall’articolo116 del Tuir.

 

Questioni ancora irrisolte

Dubbi sul funzionamento del meccanismo impositivo riguardano l’attribuzione del reddito a soci e familiari e quella delle ritenute subìte. Nel primo caso, infatti, pur se la condizione affinché si verifichi la tassazione personale (e la deduzione in capo all’impresa) è data dal prelievo delle somme, sembra di poter concludere che l’attribuzione non avviene in ragione delle somme prelevate ma pur sempre delle rispettive quote di partecipazione agli utili (o, meglio, al reddito d’impresa). Anche le ritenute, in linea di principio, dovrebbero essere attribuite (sempre pro-quota) ai soci, al titolare e ai collaboratori, ma ci si chiede se non sia più opportuno prevedere anche uno scomputo dall’imponibile IRI.

Non è stato disciplinato il raccordo con l’ultimo periodo del co. 1 dell’art. 47 del Tuir (prioritaria distribuzione degli utili rispetto alle riserve di capitale), intervento che appare opportuno almeno per le “piccole” Srl.

Una questione rilevante riguarda la presunzione prevista dal co. 6, secondo cui le riserve già tassate per trasparenza prima dell’ingresso in IRI si presumono distribuite prioritariamente rispetto a quelle formate in costanza di regime IRI. La norma non specifica se tale presunzione sia da considerarsi assoluta, cosa che renderebbe molto rigido il sistema, mettendo a rischio, per i soci privi di altri redditi non a tassazione separata, l’utilizzo delle detrazioni e deduzioni d’imposta nei primi anni di ingresso nel regime.

 

Aspetti critici del rinvio

Molti imprenditori avevano già nel 2017 assunto comportamenti preordinati alla opzione per l’IRI da esercitare nella dichiarazione dei redditi 2018 con effetto da quest’anno. Il legislatore fiscale alla luce del cambio repentino in ordine alla data di decorrenza dell’IRI, dovrebbe fare il bel gesto di azzerare la sanzione per insufficiente versamento dell’acconto 2017, che molti contribuenti avevano determinato su base previsionale nello scorso mese di giugno. L’acconto mancante potrà essere versato entro il prossimo novembre, ma la sanzione da calcolare con il ravvedimento operoso appare fuori luogo.

Ci sono poi imprese che hanno adottato la contabilità ordinaria fin dall’inizio del periodo di imposta, che risulta inutile se preordinata all’IRI.

 

 

02/11/2017

 

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