I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE
I nuovi indici sintetici (ISA) sostituiscono gli studi di settore
La manovra correttiva (D.L. n. 50/2017, convertita dalla Legge n. 96/2017), manda in pensione gli studi di settore, che saranno sostituiti a breve dagli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, col fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, rafforzando la collaborazione preventiva con l’Amministrazione Finanziaria.
L’anno fiscale 2016 è l’ultimo di applicazione degli studi di settore, in quanto dal 2017 saranno operativi gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che introdurranno un nuovo sistema di premialità fiscale, volta a definire il grado di affidabilità / compliance o di anomalia di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 e a dare accesso ai contribuenti che risulteranno “affidabili” significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Novità
La novità rispetto al passato è che si valuterà tutta la storia del contribuente e non si farà più affidamento su presunti ricavi e compensi. Non saranno valutati solo i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, ma anche quelli posseduti dall’Inps o dall’Ispettorato del lavoro. Il contribuente potrà a sua volta fornire informazioni aggiuntive non risultanti dalle scritture contabili.
Viene prevista la possibilità di “adeguarsi” in dichiarazione, indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.
La Manovra prevede che gli indici siano approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e che siano revisionati almeno ogni due anni.
A gennaio di ogni anno l’Agenzia delle Entrate definirà le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici o deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 22 settembre 2017 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge).
I primi 70 dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. Il primo gruppo di indici sintetici riguarderà circa un milione e mezzo di contribuenti: 29 indici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.
Questo significa che all’inizio ci sarà un “doppio binario”. Per le attività economiche per le quali non vengono approvati gli indici resteranno temporaneamente applicabili gli studi di settore.
Cosa contengono
Il nuovo indice sarà, quindi, articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.
I principali aspetti utilizzati per la misurazione dell’indice sono:
• l’analisi preventiva di affidabilità dei dati dichiarati;
• l’analisi delle anomalie economiche;
• l’analisi di plausibilità di valore aggiunto, ricavi/compensi, reddito.
Tra gli indicatori significativi sono ricompresi anche gli indicatori di normalità economica, utilizzati negli studi di settore per la stima dei ricavi/compensi.
Inoltre, la stima effettuata dal nuovo indice, ai fini della valutazione del comportamento fiscale del contribuente, allarga le basi imponibili di interesse, andando a misurare non solo i ricavi/compensi, ma anche il valore aggiunto e il reddito.
Anche l’aspetto temporale assume una diversa rilevanza, in quanto nel nuovo modello metodologico la stima del modello di regressione avviene su dati panel che prendono a riferimento otto anni invece di uno e che, conseguentemente, contengono più informazioni, garantendo stime più efficienti e più precise.
Applicazione ed esclusione
Gli indici sono applicabili a tutte le attività imprenditoriali e professionali svolte, nei periodi c.d. di "normale attività", mentre non sono applicabili ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
û ha iniziato / cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
û dichiara ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 4, co. 1 del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di approvazione o revisione.
Affidabilità fiscale e regime premiale
In base diverso livello di affidabilità raggiunto, al contribuente sono riconosciuti differenti regimi premiali:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previste dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/72;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l’Iva;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, individua i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività esercitata dal contribuente.
Sanzioni per omessa comunicazione dei dati
Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli stessi.
In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.
In caso di omessa comunicazione l’Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’Irap e dell’Iva ai sensi, rispettivamente, dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/73 e 55, D.P.R. n. 633/72.
03/07/2017