E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

 

Nuovi regimi Iva OSS e IOSS per il commercio comunitario

 

Dal 01/07/2021 saranno in vigore anche in Italia due nuovi regimi Iva per i soggetti che compiono operazioni con e-commerce: OSS (One Stop Shop evoluzione del MOSS) per le vendite a distanza di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di privati comunitari, al superamento della soglia di euro 10.000 (evitando di doversi identificare nel Paese estero o nominare un rappresentante fiscale) e IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a privati di beni oggetto d’importazione, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, evitando così il pagamento dell’Iva in Dogana.

 

Con la pubblicazione sulla G.U. del 15 giugno è stata recepita la direttiva comunitaria sull’e-commerce (D.Lgs. 83/2021), con le novità che entreranno in vigore in tutta la UE dal prossimo 1° luglio, a seguito del recepimento degli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455, che modifica numerosi articoli della direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE.

 

Operazioni interessate

Sono interessate le seguenti operazioni transfrontaliere, anche se eseguite da soggetti in regime forfetario:

1) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (ad esempio un marketplace che per la nuova disciplina si presume sia acquirente che cedente), fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa;

2) vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;

3) vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;

4) prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Le novità dei punti 2 e 4, che porteranno i fornitori residenti a misurarsi molto più spesso con l’Iva del Paese del consumatore, possono essere sintetizzate come segue:

Vendite intracomunitarie a distanza B2C di beni.

Dal 1.07.2021 verranno meno le precedenti soglie (pari a € 35.000,00 / € 100.000,00) entro le quali, salvo diversa opzione, l’Iva può essere ordinariamente pagata in Italia e introdotta un’unica soglia di € 10.000,00 (cumulativa con quella dei servizi TTE per i quali detta soglia è già in vigore) entro la quale l’Iva potrà essere pagata nel nostro Paese, se il fornitore non è stabilito anche in altri Stati membri.

Sopra detta soglie (di € 10.000,00) sarà obbligatoria l’identificazione nel Paese del consumatore (per ivi assolvere l’imposta) oppure in alternativa ci sarà la possibilità di aderire al regime OSS per assolvere l’imposta del Paese di consumo attraverso le dichiarazioni trimestrali “speciali” gestibili attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Altri servizi intracomunitari B2C.

Ferme restando le attuali regole territoriali, la semplificazione del regime OSS potrà trovare applicazione oltre che per i citati servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) anche per gli altri servizi B2C (servizi di alloggio e ristorazione, altri servizi relativi agli immobili, servizi di trasporto, perizie e lavorazioni su beni mobili, ecc); a differenza dei servizi TTE per gli altri servizi non opererà però la soglia e quindi l’eventuale mancata adesione allo sportello unico mantiene fermo, anche per operazioni di basso valore, l’obbligo di identificazione del prestatore nel Paese in cui il servizio risulta territoriale.

 

Scelta dei nuovi regimi

I soggetti interessati dovranno attivare le nuove funzionalità telematiche attraverso il proprio cassetto fiscale, comunicando l’adesione al OSS o IOSS attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, con un’unica dichiarazione elettronica ed un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nel trimestre.

Dato che l’OSS è un regime nuovo, dovrebbe essere consentito revocare l’opzione per l’identificazione/rappresentante fiscale in altro Stato (sempre se non necessaria ad altri fini) che sia stata esercitata in passato, senza attendere il termine del biennio successivo all’esercizio della scelta.

 

Versamento dell’Iva e adempimenti in Italia

Chi vende a privati in altri paesi UE, deve considerare complessivamente (trasporto incluso) il totale delle vendite annue eseguite i tutti i Paesi: se inferiori a 10mila euro l’Iva è dovuta in Italia, secondo le aliquote nazionali, mentre se superiore, l’Iva è dovuta nello Stato d’arrivo dei beni, con le conseguenti incertezze per la corretta applicazione dell’aliquota.

Quando si supera il limite annuo complessivo di 10.000 euro ci sono due strade:

1. il soggetto passivo si identifica ai fini Iva (o nomina un rappresentante fiscale) in ogni singolo Stato membro in cui esegue le vendite, al fine d’applicare l’Iva locale con le relative regole;

2. aderisce al regime OSS che consente di applicare l’imposta dell’altro Stato senza dovervi aprire una posizione Iva. E’ bene ricordare che l’adesione al OSS è possibile anche se non si supera la predetta soglia.

L’adesione al regime speciale non prevede l’emissione di fattura che, se emessa, segue le regole dello Stato in cui si aderisce al regime.

La dichiarazione Iva OSS / IOSS va presentata in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione e va presentata entro la fine del mese successivo. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali Ue e non Ue, mensile se si ricorre al regime speciale d’importazione.

L’imposta sulle vendite in ogni Paese UE con le rispettive aliquote, sarà dichiarata e versata all’Erario nazionale, per essere ripartita fra i vari Stati.

 

Situazioni particolari

Se l’operatore nazionale ha aperto una posizione Iva per spostare beni in un deposito di un altro Stato Ue ai fini di successive cessioni in quello Stato, le novità in arrivo non lo riguardano, dato che interessano le vendite a distanza intra-Ue con trasferimento da uno Stato all’altro e non quelle di beni già ubicati in altro Stato (a meno che non si tratti di vendite interne facilitate da interfacce elettroniche, che possono essere dichiarate in regime OSS dall’interfaccia).

In tal caso, non si potrà chiudere la partita Iva estera, che continuerà a essere utilizzata per le vendite interne a privati da assoggettare alle regole di quel paese Ue. Sempre in quest’ipotesi, potranno essere gestite in OSS, oltre alle vendite intra-Ue a privati con partenza dei beni dall’Italia, anche le analoghe cessioni di beni che partono dal deposito dello Stato in cui si è aperta la partita Iva (Francia, per esempio) se destinati a privati di uno Stato membro diverso.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i nuovi regimi speciali Iva:

 

 

 

 

Regime OSS –  UE “one stop shop

Nella nuova versione dell’articolo 74-sexies del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le  stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l’Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra-UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro.

Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.

 

 

Regime OSS – non UE “one stop shop

Nella nuova versione dell’articolo 74-quinquies del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l’estensione del regime Moss (mini one stop shop) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell’UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”).

Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione

 

Regime IOSS “import one stop shop

La nuova versione dell’articolo 74-sexies.1 del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l’Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.

 

 

 

Versamento Iva uguale per tutti i regimi

Il versamento dell’Iva dovuta va effettuato senza la possibilità di essere compensato:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite i portali OSS e IOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;

- mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella causale del bonifico va indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

 

 

15/06/2021

 

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