LE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI PER IL 2018

 

Le novità per gli interventi sulla casa

 

Con la L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) il Legislatore è intervenuto ancora una volta in tema di detrazioni riguardanti gli interventi sugli immobili. Le novità riguardando prevalentemente gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla L. 296/2006, ma sono stati inserite anche nuove detrazioni, quali il c.d. bonus verde e gli interventi che incidono contemporaneamente sull’efficienza energetica e sulla staticità dell’edificio.

 

L’intervento legislativo non si sostanzia nella proroga delle già note detrazioni, bensì sono intervenute anche modifiche di carattere sostanziale, tali da incidere sull’accesso alle specifiche norme agevolative. Ad esempio, la proroga al 31/12/2018 delle detrazione Irpef/Ires del 65% è stata ridotta al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Detrazioni non più previste per il 2018

Oltre alle novità riguardanti le detrazioni “classiche” riferite agli immobili, con la Legge di Bilancio 2018 - L. 205/2017, il Legislatore ha abrogato due norme agevolative, riguardanti gli immobili. In particolare, le abrogazioni a cui si fa riferimento riguardano rispettivamente:

1) la detrazione Irpef riconosciuta per l’Iva assolta sull’acquisto di immobili abitativi;

2) la deduzione Irpef riguardante l’acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione.

 

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

Sotto il profilo generale, il comma 3, articolo 1, L. 205/2017 è intervenuto in relazione alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, modificando l’articolo 14, D.L. 63/2013, prevedendo:

- una proroga per la detrazione in commento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018;

- una modifica sostanziale-oggettiva delle spese per le quali è riconosciuta la detrazione, stabilendo che alcune tipologie di interventi, a far data dal 1° gennaio 2018, non godono più della percentuale di detrazione del 65% bensì del 50%;

- un’estensione sia di natura soggettiva sia oggettiva circa la possibilità di cedere la detrazione in commento.

L’articolo 14, D.L. 63/2013, così come modificato dal citato comma 3 conferma la detrazione prevista per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 (anziché fino al 31 dicembre 2017). Ricomprende tra gli interventi agevolabili nella misura del 65% anche:

] l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento si consegua un risparmio di energia primaria (Pes), come definito dal D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20%. In tal caso, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con una detrazione di ammontare massimo pari a 100.000 euro (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a 153.846 euro);

] l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riconosce la detrazione nella misura del 50% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi di:

] acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

] acquisto e posa in opera di schermature solari;

] acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con importo massimo della detrazione pari a 30.000 euro (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a 60.000 euro);

] sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi, preme evidenziare che:

a) la detrazione non è fruibile se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto;

b) se l’intervento prevede anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%;

c) se l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%.

La L. 205/2017 non è intervenuta invece sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. In particolare si ricorda che, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 65% per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni condominiali, il comma 2-quater, articolo 14, D.L. 63/2013 prevede la detrazione nella misura del:

] 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;

] 75% per gli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva con conseguimento (almeno) della qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. In tali casi la spesa massima ammessa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio e la sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75% deve essere asseverata da un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. 26 giugno 2015.

 

Sismabonus ed efficienza energetica

L’art. 1, comma 3 della L. 205/2017 ha previsto che se gli interventi sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle tradizionali detrazioni, una detrazione pari:

] 80% se gli interventi determino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

] 85% se gli interventi determino il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La suddetta detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un ammontare di spesa non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 in caso di particolari interventi su parti comuni di edifici condominiali calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio, pari al:

] 70% e fino al 31/12/2021 per gli interventi sull'involucro delledificio con unincidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

] 75% e fino al 31/12/2021 per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015;

non hanno subito modifiche da parte delle Legge di Bilancio 2018, quindi possono ritenersi confermate.

Infine la citata Legge ha esteso la detrazione per interventi di risparmio energetico, non legate esclusivamente alle parti comuni per le quali si ha diritto alla detrazione maggiorata del 70%-75%, ma anche ad altre tipologie di intervento di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013, anche a:

- Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

- gli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Comunicazione all'ENEA

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205) ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

L’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare.

 

Bonus verde

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata infine introdotta una nuova detrazione Irpef per l’anno 2018 (spettanza per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018), relativa alle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sotto il profilo sostanziale, il Legislatore prevede la detrazione del 36% per le spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro, con un conseguente beneficio pari a 1.800 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione riguarda in modo specifico:

- gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;

- la realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

- le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli appena richiamati interventi. Rispetto al c.d. “bonus mobili” si fa presente che tale detrazione – bonus verde – non prevede quale condizione funzionale e necessaria per la fruizione l’esecuzione di opere di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986. Mentre, al pari del bonus mobili è previsto l’obbligo di pagamenti tracciati: bonifico bancario, pagobancomat o carta di credito.

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Bonus mobili 2018 solo per interventi iniziati nel 2017

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato per l’anno in corso i bonus legati agli interventi sugli immobili che, in molte circostanze, danno diritto a sconti d’imposta tutt’altro che trascurabili.

La L. 205/2017 ha, infatti, riproposto e ampliato l’agevolazione spettante a seguito di interventi di riqualificazione energetica, nonché confermato la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (leggasi interventi per il recupero del patrimonio edilizio) in misura rafforzata.

Strettamente legato al bonus ristrutturazione c’è il cd. bonus mobili che dà diritto a detrarre il 50% delle spese relative all’acquisto di mobili (e taluni elettrodomestici), da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro. Difatti, per fruire dell’agevolazione è indispensabile:

• realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime;

• che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, va ricordato che, nell’ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d’obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell’opera edilizia. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

Anche il bonus mobili è stato prorogato dall’ultima legge di Stabilità, sicché trova applicazione per gli acquisti che si effettuano nel 2018. Tuttavia, il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2017.

Già con la proroga prevista per il 2017, la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto alcun limite temporale specifico ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l’intervento di ristrutturazione. Pertanto, fino alla proroga per il 2016, potevano considerarsi agevolate le spese sostenute entro l’anno 2016 se correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati a decorrere dal 26 giugno 2012 (circolare AdE 12/E/2016).

Ad oggi, quindi, il collegamento temporale tra le spese sostenute per i mobili e l’intervento edilizio risulta stratificato come segue: le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 possono essere agganciate agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2017.

In ogni caso resta fermo che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

 

 

26/03/2018

 

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