DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI PROROGATE AL 2019
Bonus edilizi per interventi sulla casa
La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), ha disposto la proroga al 31.12.2019 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici e del bonus verde sulla sistemazione dei giardini a aree verdi.
Risultano pertanto prorogate fino al 31 dicembre 2019 le detrazioni del:
Ø 50% per le ristrutturazioni edilizie e il recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
Ø 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati;
Ø 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con la novità che sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2018;
Ø 50% o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica;
Ø bonus potenziato per interventi di riqualificazione energetica nei condomini;
Ø 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).
Spese per il recupero del patrimonio edilizio
L’art. 1, co. 67, lett. b) n. 1 della L. 145/2018 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2019, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000,00 per unità immobiliare.
Spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici
L’art. 1, co. 67, lett. b), n. 2 della L. 145/2018 ha disposto la proroga al 31.12.2019 della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000,00.
Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Spese di riqualificazione energetica
L’art. 1, co. 67, lett. a) della L. 145/2018 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la percentuale di detrazione nella misura del 65% e altresì confermando la riduzione dell’aliquota al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
• acquisto e posa in opera di schermature solari;
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento della Commissione UE n. 811/2013.
Per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale viene invece confermata la detrazione nella misura del 65% per:
• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);
• per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).
Sono esclusi invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
Inoltre è stata confermata la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2019 anche su interventi agevolabili introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, quali l’acquisto e la posa in opera:
• di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• di generatori d’aria calda a condensazione.
Spese di sistemazione aree verdi
L’art. 1, co. 68 della L. 145/2018 ha disposto inoltre la proroga al 31.12.2019 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta su una spesa massima di 5.000 euro per singola unità abitativa e per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali.
Comunicazione all'ENEA
Si ricorda che per alcuni interventi, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “bonus mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato.
A tal fine l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo, e raggiungibile all’indirizzo: http://ristrutturazioni2018.enea.it. La comunicazione dovrà essere fatto online entro il 1° aprile 2019 se i lavori sono iniziati dal 01.01.2018 e terminati entro il 21.11.2018.
Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).
26/02/2019