BONUS EDILIZI IN CERCA DI PROROGHE ENTRO LA FINE DELL’ANNO
Le novità contenute nella bozza del DDL bilancio
Con l’approssimarsi della fine dell’anno i contribuenti sono chiamati a valutare con attenzione le regole da seguire per non perdere le varie detrazioni legate al settore edile.
Nella bozza della legge di Bilancio 2022 si registra la riduzione del bonus facciate, la cancellazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutto ciò che non sia nell’ambito del superbonus, e la fine del superbonus per le case unifamiliari, a meno che non siano abitazioni principali di cittadini a basso reddito e patrimonio.
Un rebus di rimandi e date differenziate che suscitano non poche perplessità, e per le quali non si escludono novità nel corso dei lavori parlamentari per il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2022. Uno dei maggiori dubbi riguarda la nuova scadenza prevista per la fruizione del superbonus del 110 per cento per il fotovoltaico, uno dei lavori “trainati” che beneficia dell’agevolazione maggiorata in caso di esecuzione in maniera congiunta ad uno dei lavori trainanti.
Superbonus 110%
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga del superbonus 110%, ma con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario. Secondo il testo della Manovra approvato dal Consiglio dei Ministri, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche - soggetti di cui al comma 9, lettera b) dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 - la maxi detrazione spetta fino al 31 dicembre 2022 ma esclusivamente in due ipotesi:
1) se, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
2) per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.
Termini più lunghi per i condomini, IACP e cooperative.
Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate - soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 - sarà possibile usufruire del superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma dal 2024 scatta una prima riduzione:
- la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- lo sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
- per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.
Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e dalle cooperative edilizie - soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 - il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
Tavola riassuntiva
Superbonus 110% |
scadenze |
Lavori su edifici singoli |
30 giugno 2022 |
Lavori su edifici singoli, se al 30 settembre 2021 è stata presentata CILA o avviate formalità per acquisizione titolo abilitativo |
31 dicembre 2022 |
Lavori su edifici singoli adibiti ad abitazione principale, limite ISEE 25.000 euro |
31 dicembre 2022 |
Lavori su condomini |
110% fino al 31 dicembre 2023; 70% fino a 31 dicembre 2024; 65% fino a 31 dicembre 2025 |
Lavori effettuati da IACP e cooperative |
30 giugno 2023 - 31 dicembre 2023 se a giugno è eseguito almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo |
Bonus facciate
Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute nel 2022, la misura dello sconto (IRPEF/IRES) sarà al 60% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).
Il bonus può essere fruito per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il beneficio è valido per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Esclusi invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).
Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Il disegno di legge di Bilancio 2022 non prevede nessuna proroga per la detrazione (IREF e IRES) del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013.
Pertanto, se non verrà confermata anche per il prossimo anno durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, l’agevolazione scadrà alla fine del 2021.
Ristrutturazione edilizia
Il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro di cui all’art. 16-bis del Tuir.
Ecobonus e sismabonus
L’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013), nonché il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013) vengono stabilizzati fino al 31 dicembre 2024.
Spese di sistemazione aree verdi
Anche la detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
Novità per il bonus mobili
Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro si ridurrà a 5.000 euro.
Il Ddl di Bilancio 2022 prevede che la detrazione sarà riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Esempio acquisto di mobili con detrazione nel 2022, su ristrutturazioni edilizie iniziate dal 01/01/2021.
Sconto in fattura o cessione del credito
Il disegno di legge di Bilancio, prevede solamente per il superbonus 110% l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, fino al 2025.
Per gli altri bonus (facciate, ristrutturazioni, l’eco e il sisma bonus “ordinari”), a meno di modifiche durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio, la disciplina prevista dall’art. 121 rimarrà in vigore solo per le spese sostenute nel 2020 e fino al 31/12/2021.
Consigli operativi
Per beneficiare, entro la fine del 2021, della cessione del credito o dello sconto in fattura su lavori non ancora ultimati è ipotizzabile il pagamento al fornitore, sempre con bonifico parlante, dell’intero importo dei lavori entro il 31 dicembre 2021, oppure il pagamento di un anticipo del solito, per poi saldare il resto a lavoro fatto, nel 2022; in questo caso la seconda quota del 2022 non potrà accedere alla cessione o sconto in fattura. Ovviamente bisognerà tutelarsi con apposite clausole e penali nel contratto che si sottoscrive con il proprio fornitore.
Per le villette unifamiliari, dove il superbonus al 110% sarebbe in scadenza al 30 giugno 2022, se vi sono le condizioni per essere “divise” è possibile valutare di separare una parte dell’edificio, facendone un’unità immobiliare a se stante, trasformandola in un mini condominio o palazzina da due a quattro unità abitativa. In questo caso la detrazione si estende fino al 31/12/2025.
Per il Sal sul 110%, dove la cessione del credito o lo sconto in fattura possono essere esercitate a fronte di spese sostenute non inferiori al 30% del completamento dell’opera, è ipotizzabile anticipare i pagamenti entro il prossimo 31 dicembre 2021. Qualora vi siano acconti pagati (o ad esempio anche spese tecniche pagate) nel 2021, ma senza il raggiungimento di almeno il 30%, queste somme dovranno essere obbligatoriamente portate in detrazione in dichiarazione dei redditi e non potranno essere oggetto di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
03/11/2021