LE COMUNICAZIONI PER LE SPESE SUGLI IMMOBILI SOSTENUTE NEL 2023

 

Entro il 4 aprile le cessioni del credito e le spese comuni condominiali

 

Con due provvedimenti del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 4 aprile 2024 i termini, precedentemente in scadenza al 18 marzo, per le comunicazioni relative alle detrazioni fiscali sugli interventi edili del 2023, nonché per le comunicazioni dovute dagli amministratori, sulle spese sostenute nel 2023 su parti comuni di edifici condominiali.

 

Per le comunicazioni dovute dagli amministratori, viene disposto l’esonero dall’invio se tutti i condòmini abbiano optato, per tutte le opere realizzate nelle parti comuni, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sul corrispettivo dovuto.

 

Comunicazioni interessate dalla scadenza del 4 aprile

Le comunicazioni interessate dalla nuova scadenza del 4 aprile 2024 sono:

1)     la comunicazione delle opzioni degli interventi, di cui all’art. 121del D.L. 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 per la cessione del credito o lo sconto in fattura su bonus edili;

2)     l’invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, al fine della detrazione nel modello precompilato. Vengono, inoltre, fornite delle indicazioni sulla modalità di compilazione nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.

 

Comunicazione di opzione per interventi edili

Il primo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, n. 53159 del 21.02.2024, riguarda la comunicazione relativa all’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione, per usufruire dei bonus edilizi e energetici. Ricordiamo che lo sconto sul corrispettivo, applicato direttamente dal fornitore, e la cessione del credito sono due modalità alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi che erano state introdotte dall’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, inizialmente per gli interventi Superbonus 110% e successivamente estese anche ad altre tipologie di bonus fiscali.

In seguito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 35873/2022, poi modificato dal provvedimento n. 202205/2022, ha stabilito che la scelta di optare per una di queste modalità debba essere comunicata con invio telematico all’Agenzia delle Entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Tuttavia, ogni anno la scadenza del 16 marzo è stata prorogata per consentire l’adeguamento delle procedure e delle compilazioni alle più recenti revisioni normative.

Pertanto, nel 2024 dovranno provvedere alla comunicazione entro la nuova scadenza del 4 aprile i contribuenti che:

- hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio nel 2023 e intendono esercitare l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, se prevista;

- hanno sostenuto spese nel 2020, 2021 e 2022 ed intendono comunicare la cessione differita delle rate residue e non utilizzate delle detrazioni spettanti.

La norma consente di fruire per gli interventi sugli immobili, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.

 

Tipologie di interventi ammissibili

La platea dei contribuenti che possono esercitare l’opzione si è estremamente ridotta in seguito all’entrata in vigore del D.L. 11/2023 del 17.02.2023, che ha vietato di optare per modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione, salvo specifiche deroghe.

Ricordiamo, pertanto, che possono usufruire di questa opzione soltanto alcune tipologie di interventi edilizi, esplicitamente previste dagli artt. 2 e 2-bis del D.L. 11/2023 e successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del D.L. 212/2023, ovvero gli interventi:

- per i quali al 16.02.2023, data precedete all’entrata in vigore del Decreto, erano già stati iniziati i lavori, avviate le pratiche autorizzative o conclusi gli accordi di fornitura dei materiali (come specificato nell’art. 2 del D.L. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni);

- di superamento delle barriere architettoniche con detrazione al 75%;

- realizzati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e volontariato;

- su edifici danneggiati in comuni colpiti da eventi sismici (dopo il 1° aprile 2009) o metereologici nelle Marche dopo il 15 settembre 2022.

 

Comunicazione su parti comuni condominiali

La seconda proroga, oggetto del provvedimento n. 53174, riguarda invece la comunicazione delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi condominiali.

Gli Amministratori dei condomìni che hanno effettuato interventi nelle parti comuni che usufruiscono di bonus fiscali sono infatti tenuti a inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle detrazioni fiscali spettanti ai condòmini per consentirne l’elaborazione e la trasmissione della dichiarazione precompilata.

La scadenza originale anche per la comunicazione delle detrazioni fiscali dei condomini è il 16 marzo, ma la proroga estende il tempo a disposizione fino al 4 aprile 2024.

Gli interventi sulle parti comuni condominiali, che beneficiano di bonus fiscali e quindi sono soggetti a comunicazione, comprendono, tra gli altri: ristrutturazioni, riduzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e interventi di rifacimento del verde.

Alla proroga dei termini per predisporre e inviare i flussi telematici, si aggiunge anche un’ulteriore agevolazione per gli amministratori dei condomini interessati. Il provvedimento, infatti, esonera dall’invio della comunicazione i condomìni in cui tutti i comproprietari abbiano optato per la cessione del credito o per lo sconto diretto sul corrispettivo in fattura, una importante semplificazione per la gestione operativa di amministratori e intermediari in questo periodo di scadenze fiscali. Nel momento, invece, che almeno un condomino abbia optato per la detrazione diretta, anche per un solo intervento, questa opportunità decade e deve essere inviata la comunicazione per tutti gli interventi realizzati sulle parti comuni nel corso dell’anno.

 

Attività dello Studio

Il nostro Studio forniscono assistenza e supporto nella valutazione e gestione delle detrazioni fiscali e la corretta predisposizione delle comunicazioni.

 

 

18/03/2024

 

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