MAXISCONTO PER LE NUOVE ASSUNZIONI

 

Superdeduzione sul costo del lavoro per chi assume nel 2024

 

Il primo modulo della riforma dell’Irpef di inizio anno (D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216) aveva previsto una maxideduzione fiscale del costo del lavoro, da applicare ai titolari di reddito d’impresa e ai lavoratori autonomi e agli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in caso di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il decreto del MEF del 25 giugno scorso ha emanato le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

L’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di attuazione della Riforma fiscale), nel rimodulare gli incentivi nei confronti degli operatori economici, ha introdotto, per il periodo d’imposta periodo 2024 una nuova agevolazione riferita alle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato che consiste:

- nella maggiorazione del 20% del costo deducibile riferibile all’incremento occupazionale;

- incrementata al 30% in relazione alle assunzioni di lavoratori svantaggiati.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale del costo relativo ai nuovi lavoratori assunti.

 

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione spetta a condizione che, nell’intero 2024, sia verificato un incremento occupazionale:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;

- il numero totale al 31/12/2024 dei lavoratori dipendenti sia superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.

La maggiorazione è applicata al minor importo tra il costo dei neoassunti a tempo indeterminato ed il maggior costo del lavoro registrato a livello complessivo nel 2024.

 

Soggetti interessati

L’agevolazione si applica:

-          ai titolari di reddito d’impresa (società ed enti commerciali e stabili organizzazioni);

-          ai lavoratori autonomi (ditte individuali);

-          agli esercenti arti e professioni (in forma individuale, associata o di società semplice).

Sono invece esclusi:

O le imprese che non determinano un reddito d’impresa (produttore agricolo tassato su base catastale);

O imprese e professionisti in regime forfetario, poiché non deducono in via analitica il costo del lavoro);

O altri soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, come le associazioni o gli enti sportivi che hanno optato per il regime L. 398/91;

O coloro che svolgono attività commerciali in via occasionali;

O le imprese in liquidazione ordinaria o assoggettate a liquidazione giudiziale o ad altri istituti “concorsuali” con finalità “liquidatorie” (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa).

Viene inoltre richiesto che i datori di lavoro abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, devono aver operato dal 1/01/2023 al 31/12/2023, rimanendo escluse le imprese/professionisti costituiti dal 2/01/2023).

 

Incremento occupazionale

L’agevolazione è subordinata al verificarsi dell’incremento occupazionale al termine del periodo, che va visto sotto un duplice aspetto di consistenza numerica:

a) il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (periodo 2023);

b) il numero di tutti i dipendenti (a tempo indeterminato o meno) è verificato se il numero totale al 31/12/2024 dei lavoratori dipendenti è superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.

In entrambi i requisiti, in caso di invarianza (o riduzione) del numero sul 2024 rispetto a quello calcolato sul 2023 non spetta alcuna agevolazione.

Si deve ritenere sufficiente il supero anche per una frazione di numero. Non assume rilevanza la motivazione dei decrementi; sono, infatti, incluse le ipotesi di interruzione “fisiologiche”, quali, ad esempio, il pensionamento.

Per il calcolo della media occupazionale relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato (consistenza a), che al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta 2023 (consistenza b), si fa riferimento al criterio delle cd. “ULA” (Unità lavorative per Anno) adottate numerosi altri ambiti (es: per definire la dimensione dell’impresa), cioè sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti da contratto in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 include il 29/02/2024).

 

Assunzione di lavoratori con maggiorazione del 20%

La voce di costo del 2024 sulla quale applicare la maggiorazione del 20% è calcolata come minor importo tra il costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (voce B.9 del conto economico).

 

Assunzione di lavoratori svantaggiati con maggiorazione del 30%

In caso di assunzione lavoratori inclusi in particolari categorie “meritevoli di maggiore tutela” (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza, disabili), la norma previsto che con D.M. individuati particolare coefficiente di maggiorazione non superiore al 10%.

A tal fine il co. 3 dell’art. 5 del D.M. 25/06/2024 previsto che sull’incremento del costo del lavoro di tali lavoratori (come individuato in precedenza) si applica la maggiorazione del 30% (in luogo del 20%).

 

Assunzione col decreto Coesione

Col decreto Coesione, convertito in legge dalla Camera il 3 luglio scorso, sono previsti incentivi specifici con l’obiettivo di favorire l’autoimpiego, l’assunzione di giovani e donne e delle grandi imprese in crisi.

Il bonus per i settori strategici: incentiva l’occupazione giovanile, con un incentivo ai disoccupati con meno di 35 anni che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie, la transizione digitale ed ecologica. E’ previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi, nel limite di 800 euro su base mensile e per ciascun lavoratore con meno di 35 anni. L’incentivo dura fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028) e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Con il secondo bonus si incentiva l’assunzione di giovani. Ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono under 35 (mai occupati a tempo indeterminato) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o stabilizzano un contratto a termine, è riconosciuto per massimo 24 mesi l’esonero totale dal versamento dei contributi nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Se le assunzioni interessano Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero aumenta fino a 650 euro mensili.

Con il terzo bonus si incentiva l’assunzione di donne svantaggiate. Per ciascuna donna “svantaggiata”, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto l’esonero al 100% dal versamento dei contributi nel limite di 650 euro al mese per 24 mesi. Il bonus è riconosciuto a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zes per il Mezzogiorno, o donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti).

 

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