CONFERMATE LE MAXIDEDUZIONI PER LE NUOVE ASSUNZIONI FINO AL 2027
Prorogate le maggiorazioni del costo deducibile per nuove assunzioni
Con la pubblicazione nella G.U. del 31.12.2024, n. 305 della L. 30.12.2024 n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal 1.01.2025 è stata proroga la misura destinata a sostenere chi assume consentendo alle imprese una pianificazione pluriennale.
Il beneficio – introdotto per il 2024 - è stato esteso anche al 2025, 2026 e 2027 (articolo 1, commi 399-400). Restano tuttavia fermi limiti e condizioni previsti dall’art. 4 del D.Lgs 216/2023, come chiariti dal D.M. 25 giugno 2024.
Soggetti interessati
L’agevolazione si applica:
- ai titolari di reddito d’impresa (società ed enti commerciali e stabili organizzazioni);
- ai lavoratori autonomi (ditte individuali);
- agli esercenti arti e professioni (in forma individuale, associata o di società semplice).
Sono invece esclusi:
O le imprese che non determinano un reddito d’impresa (produttore agricolo tassato su base catastale);
O imprese e professionisti in regime forfetario, poiché non deducono in via analitica il costo del lavoro);
O altri soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, come le associazioni o gli enti sportivi che hanno optato per il regime L. 398/91;
O coloro che svolgono attività commerciali in via occasionali;
O le imprese in liquidazione ordinaria o assoggettate a liquidazione giudiziale o ad altri istituti “concorsuali” con finalità “liquidatorie” (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa).
Misura dell’agevolazione
La maggiorazione del costo riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Due, in particolare, le verifiche che ciascun contribuente dovrà condurre per accedere al beneficio:
1) la prima attiene alla sussistenza dell’incremento occupazionale. Quest’ultimo si realizza se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (art. 4, co. 2 del D.Lgs 216/2023).
2) la seconda verifica, invece, riguarda l’incremento occupazionale complessivo, ossia un incremento complessivo della forza lavoro rispetto al periodo precedente.
Con la proroga l’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Una volta constatata la sussistenza dell’incremento occupazionale occorrerà valorizzare il costo riferibile al nuovo personale dipendente. È prevista l’applicazione di una maggiorazione del 20% al minore valore tra: il costo, sostenuto, relativo ai nuovi lavoratori assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (predisposto in base all’art. 2425, co. 1, lettera b), n. 9, Codice civile) del medesimo anno, rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente. L’importo così determinato costituirà, operativamente, una variazione in diminuzione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari.
La maxideduzione è innalzata al 30% per le assunzioni di particolari categorie di lavoratori (ad esempio, svantaggiati, persone con disabilità eccetera) rientranti nelle diverse categorie contenute nell’Allegato 1, D.Lgs. 216/2023.
07/01/2025