INCENTIVI PER CHI ASSUME NEL 2013
Sconti e aiuti anti-crisi a chi assume
Per promuovere l’inserimento, il reinserimento e la stabilizzazione lavorativa di alcune categorie di persone che potrebbero incontrare difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro e per supportare le imprese che scelgono di assumerle, lo Stato e le regioni prevedono una serie di agevolazioni economiche.
Considerando inoltre che la riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha apportato significativi cambiamenti alla disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori mutando sia il quadro generale con il quale le aziende e operatori di settore si trovano a doversi confrontare in materia di agevolazioni contributive all’assunzione, sia in parte i singoli istituti, ci sembra opportuno procedere con l’indicazione delle principali modifiche apportate dalla riforma
Principi generali
Il legislatore ha inteso fissare i principi generali da applicare a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori somministrati, ai quali deve conformarsi la normativa della singola agevolazione. Gli ambiti di intervento che caratterizzano questi nuovi principi generali sono relativi a:
v Esclusione dei benefici contributivi nel caso di assunzioni effettuate in attuazione di preesistenti obblighi normativi o contrattuali.
v Limitazione dei benefici nel caso in cui presso il datore di lavoro o l’azienda utilizzatrice (assunzione indiretta tramite agenzia del lavoro) )siano in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione.
v Limitazione dei benefici nel caso di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari e rapporti di coordinamento e controllo.
v Limitazione di cumulo di benefici fruiti in relazione ad uno stesso lavoratore.
La nuova disciplina prevede infatti che, per stabilire il diritto alla fruizione degli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo somministrato o subordinato .
Esistono numerose tipologie di incentivi, che differiscono da regione a regione e in base alla modalità di erogazione, alle caratteristiche dei lavoratori e alla tipologia di assunzione.
Il quadro delle agevolazioni ha subito un restyling con la riforma del lavoro e ha cambiato il proprio assetto dal 1° gennaio 2013, per via dell’abolizione di alcuni istituti e dell’ingresso di nuove fattispecie agevolate.
Lavoratori in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria)
L’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 e l’art. 4, comma 3, della Legge n. 236/1993 prevedono che in caso di assunzione di lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria al datore di lavoro spettano particolari agevolazioni, che differiscono a seconda della durata del periodo di fruizione dell’integrazione salariale da parte del lavoratore.
Se ne distinguono due fattispecie e precisamente:
A chi si rivolge?
} Può fruire dei benefici previsti per chi assume un lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 3 mesi ovvero da 24 mesi (art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990) qualsiasi datore di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro per cigs ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
Disoccupati di lunga durata
Lavoratori in cassa integrazione da 24 mesi (art. 8, comma , legge 407/90)
Per avere diritto al beneficio di legge occorre che l’assunzione:
4. considerare le nuove regole in materia di stato e durata della disoccupazione:
In tal caso al datore di lavoro spetta, per la quota a suo carico, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
Il beneficio è elevato al 100% per le imprese artigiane e per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.
Lavoratori in cassa integrazione da 3 mesi (art. 4, comma 3, Legge n. 236/1993 – art.2, comma 2 bis Legge n.451/1994)
Per avere diritto ai benefici di legge occorre che l’assunzione:
In tale ipotesi il datore di lavoro ha diritto ai seguenti benefici:
} Sgravio contributivo per 12 mesi analogo a quello previsto per i datori di lavoro che assumono apprendisti (contributo del 10%), ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
} Contributo aggiuntivo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Tale contributo può essere erogato nella misura massima di 9 mesi; il limite di durata massima è elevato a 21 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni ovvero a 33 mesi se l’assunzione viene effettuata nei territori del Mezzogiorno o nelle aree svantaggiate.
Disoccupati di lunga durata (L. 407/1990)
La Legge 407/1990, art. 8 comma 9, prevede delle agevolazioni della durata di 36 mesi per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, a tempo indeterminato (anche part-time). Il Ministero del lavoro con nota n. 2693 del 14/11/2005 ritiene ammissibile l'applicazione delle agevolazioni al datore di lavoro che assume il lavoratore a tempo indeterminato a tempo parziale fino a 20 ore settimanali anche nel caso in cui il lavoratore sia già impiegato a tempo parziale presso un altro datore di lavoro.
Sono interessati i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (per "stato di disoccupazione" si intende la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa dichiarata e comprovata dall'interessato presso il Centro per l'impiego competente per territorio.
Ø La riduzione contributiva è pari al 50% dei contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi per i datori di lavoro del centro-nord .
L'esenzione contributiva è invece del 100% per 36 mesi per artigiani e datori di lavoro del Mezzogiorno;
Vale la pena sottolineare che in base al nuovo art. 8 della L. 407/1990 non costituisce condizione ostativa all’incentivo l’ipotesi di qualsiasi genere di licenziamento, ma solo nel caso di licenziamento intimato per “giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale”. Il beneficio inoltre è ammissibile nel caso in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato.
Ricorre
la “sostituzione” dei lavoratori licenziati quando si assume un altro
lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i licenziati hanno un diritto
di precedenza alla riassunzione.
Il principio di cumulo: interpretando estensivamente la parola
“assunzioni” si deve riconoscere l’incentivo previsto dall’art. 8 comma 9,
anche nell’ipotesi di TRASFORMAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI PRECEDENTE RAPPORTO A TERMINE, purchè il
lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se
il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. Si realizza anche in
questo caso la fattispecie di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
soddisfacendo la finalità della norma.
Ricordiamo inoltre che l’incentivo spetta anche nell’ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In tal caso l’incentivo spetta per la durata di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In Mobilità
Si tratta di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (anche licenziati da aziende con almeno 15 dipendenti per tutto il 2012), anche con possibilità di assunzione attraverso il contratto di apprendistato
v Contribuzione pari al 10%, esclusi i premi Inail.
v Per un massimo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato.
v Il beneficio spetta per ulteriori 12 mesi se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, in aggiunta (solo per contratti a tempo pieno) a un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un massimo di 12 mesi, elevato a 24 mesi (36 nel Mezzogiorno) per i lavoratori di età superiore a 50 anni.
v 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato in aggiunta al contributo sopra citato per la stessa durata.
v Considerando che esiste il periodo transitorio con l’abolizione definitiva dell’indennità al 31/12/2016 e sostituzione con i nuovi indennizzi. Si precisa quindi che gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31/12/2016.
v Per effetto dell’entrata in vigore della legge 92/2012, gli incentivi sono escludi non solo quando viene assunto il lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione, ma anche quando violato il diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o trasformato (previsto dalla legge ovvero contratti collettivi); analoghi principi si applicano in caso di utilizzazione del lavoratore mediante somministrazione.
Il principio di cumulo dei benefici: per un’assunzione a tempo indeterminato che segua – con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’art. 8 co. 4 l. 223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; non spettano nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine. Il principio di cumulo assume particolare rilievo rispetto alla successione di utilizzazioni indirette, mediante somministrazione, e dirette dello stesso lavoratore.
Nei casi un cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato agevolato o non agevolato – e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l’incentivo relativo alla somministrazione spetta, a condizione che il lavoratore non fosse comunque titolare di un diritto di assunzione diretta presso l’utilizzatore.
Per la fruizione allo sgravio di mobilità è necessario utilizzare una specifica modulistica (Inps, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l’impresa utilizzatrice (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) deve rilasciare all’Agenzia per il lavoro un’autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
Dirigenti e Manager
La legge 266/1997 prevede delle agevolazioni contributive in caso di assunzione di dirigenti privi di occupazione, da parte di aziende con un numero massimo di 249 dipendenti
L'art. 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997 contiene disposizioni circa gli incentivi a sostegno della piccola impresa per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. La disposizione in esame prevede uno sgravio contributivo in caso di reimpiego di dirigenti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese fino a 249 dipendenti, e i consorzi tra di esse a prescindere dal settore di attività di appartenenza.
Dirigenti per i quali è prevista l'agevolazione
L'agevolazione si applica in caso di assunzione di dirigenti privi di occupazione. Il dirigente da assumere deve avere maturato un'esperienza di lavoro in tale qualifica di almeno dodici mesi e deve essere disoccupato da almeno 30 giorni. Inoltre, il dirigente non deve avere avuto rapporti di lavoro subordinato, nei sei mesi precedenti, con l'azienda che intende beneficiare dell'agevolazione o con le aziende del gruppo.
Misura dell'agevolazione
Le aziende in questione possono beneficiare, per ognuno dei suddetti lavoratori, di un contributo pari al 50% degli oneri previdenziali complessivi per un periodo non superiore a 12 mesi. Il contributo consiste nello sgravio della parte previdenziale obbligatoria ed opera sia sul contributo a carico della ditta che su quello a carico del dirigente.
Tipo di contratto
L'agevolazione riguarda oltre alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche quelle con contratto di lavoro a termine.
Apprendistato
Il primo e più importante vantaggio previsto dal Testo Unico è uno sgravio contributivo:
v Le aziende che superano i 9 dipendenti applicano per i contributi a loro carico un’aliquota del 10% (cui si aggiunge dal 1° gennaio 2013 un’ulteriore 1,61% per il finanziamento dell’Aspi).
v Le piccole imprese che assumono dipendenti godono di un regime ancora più favorevole e si concretizza nell’abbattimento del totale dei contributi dovuti dal datore di lavoro per i contratti di lavoro fino al 31-12-2006. Tale regime si applica solo per i periodi contributi maturati durante i primi 3 anni di contratto. Se la durata fosse superiore, nei periodi eventualmente successivi si applica l’aliquota ordinaria del 10% fino alla scadenza del periodo formativo.
v L’incentivo contributivo si cumula con un minore costo retributivo: infatti può essere inquadrato fino a due livelli in meno considerando però quanto stabilito dal contratto collettivo applicato.
Altri nuovi beneficiari introdotti dalla riforma del lavoro
DESTINATARI
v Lavoratori di età non inferiore a 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi:
v Donne di qualsiasi età, prive di un impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche “svantaggiate”
v Donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
BENEFICI
v Riduzione del 50% dell’onere contributivo per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a termine (prolungato fino al 18° mese in caso di trasformazione)
v Riduzione del 50% dell’onere contributivo per un massimo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
APPLICAZIONE
v Sostituiscono l’attuale formula del contratto di inserimento dal 1° gennaio 2013.
v Le aree geografiche devono essere determinate annualmente con un Dm Lavoro-Economia e individuate nelle Regioni ammissibili a beneficiare del finanziamento dei fondi europei di cui al regolamento 800/2008 oppure nelle aree dove vi sia un elevato tasso di disparità uomo-donna.
Procedura
Per tutte le assunzioni con agevolazione, è bene richiedere ed ottenere la seguente documentazione, nonché tenere presente questi passaggi fondamentali:
§ E’ opportuno che il datore di lavoro si faccia certificare dal lavoratore l’appartenenza allo specifico status (disoccupato, percettore di cassa integrazione, etc) e rilasciare la necessaria documentazione (iscrizione alle liste di mobilità..);
§ E’ necessario il possesso del Durc nonché il rispetto degli obblighi contributivi, anche nell’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, per la parte economica e normativa (esclusa la cosiddetta parte obbligatoria);
§ Prima di richiedere le agevolazioni il datore deve presentare alla direzione territoriale del Lavoro competente, anche con modalità telematica, un’autocertificazione che attesti l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
§ Laddove previsto, occorre effettuare le dovute comunicazioni all’inps per ottenere la codifica autorizzativa (tramite l’applicativo Di.Res.Co.). In essa viene attestato il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.
Bonus destinati a scomparire
1. Contributo in seguito all’assunzione di percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
2. Contribuzione ridotta a seconda del datore di lavoro con l’applicazione del contratto di inserimento (sostituito dalle nuove tipologie di incentivi per le assunzioni previste dalla riforma)
3. Contributo per l’assunzione di destinatari dell’indennità di disoccupazione speciale edile
07/01/2013