DENUNCIA DI INFORTUNIO NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

 

Nei giorni da giovedì 10 a martedì 15 agosto 2023 

 

Nel periodo di chiusura per ferie dello Studio, dal 10 al 15 agosto, in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati, soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell’evento, Vi invitiamo ad inoltrare agli Istituti interessati (Inail e autorità di Pubblica Sicurezza se superiori a 30 giorni) la comunicazione di seguito riportata, oltre che seguire le precisazioni fornite nei paragrafi successivi.

 

L’invio della denuncia/comunicazione a mezzo raccomandata o pec consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

 

Invio della comunicazione di infortunio

Dal 22 marzo 2016, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi), già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Nel calcolo dei giorni il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l’azienda applica la settimana corta), di conseguenza la denuncia/comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

 

Soggetto preposto all’invio della comunicazione di infortunio

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana. Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

 

Modalità di invio della comunicazione di infortunio

Dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, previa registrazione. Tuttavia l’Inail, per i datori di lavoro che si avvalgano esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, ha stabilito che l’obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto, anche mediante invio di copia scansionata dei relativi moduli cartacei a mezzo raccomandata o pec, allegando copia del certificato medico di infortunio.

Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di pec (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le denunce di infortunio con modalità non telematiche, permane l’obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

 

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni; se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, è obbligato inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

Se il certificato è di soli tre giorni, si consiglia comunque di inviare la denuncia, anche se non sussiste obbligo, perché spesso la prognosi dell’evento infortunistico viene prorogata.

In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore. L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.

 

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

 

Modello di comunicazione

In allegato il modulo Mod. 4 bis R.A. (ex Mod 4 bis Prest.) per la denuncia di infortunio cartacea, da scansionare ed inviare a mezzo PEC, fax o raccomandata all’Inail.

Sul sito www.inail.it sono reperibili tutte le informazioni.

 

 

07/08/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.