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NORME DI SICUREZZA NEL CASO DI INFORTUNIO MORTALE

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire macchinari adeguati per evitare o ridurre il rischio di infortunio e danni a terzi, inclusi i tecnici di ditte specializzate che svolgono gli interventi di manutenzione; secondo l'indirizzo prevalente, deve tutelare il lavoratore “anche da sé stesso” facendosi carico di prevenire i pericoli che possono derivare da condotte negligenti o imprudenti, a meno che il comportamento non risulti eccezionale o imprevedibile al punto, da essere considerato “abnorme”. Negli altri casi la responsabilità esiste se l'infortunio deriva da carenze nelle misure di prevenzione individuate che, se adottate, avrebbero neutralizzato anche il rischio di azioni incaute o negligenti. In sintesi, il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa il comportamento errato del personale, quando si sottrae all'obbligo di assumere provvedimenti di tutela o di installare dispositivi di sicurezza adeguati.

Se la giurisprudenza risulta di tendenza “assolutoria” nei confronti del lavoratore, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 14.01.2019, n. 1479 esonera dalle responsabilità il datore di lavoro per l'infortunio mortale di un dipendente che utilizzava per proprio conto un mezzo aziendale, senza autorizzazione e a insaputa del titolare al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro. L'incidente avveniva a causa dal ribaltamento del trattore di proprietà risultato privo della regolare protezione del posto di guida, rimossa dallo stesso dipendente.

Il datore di lavoro, condannato in primo grado per avere messo a disposizione un mezzo non idoneo e averne concesso l'impiego senza adottare cautele atte ad impedirlo, è stato assolto in appello perché non gli erano state contestate violazioni di disposizioni specifiche in materia antinfortunistica come formazione, informazione e custodia. Si è evidenziato, inoltre, che la vittima aveva utilizzato il veicolo "in favore di un terzo e all'insaputa del proprietario". L'installazione di cinture di sicurezza in assenza di un'adeguata cabina di contenimento non avrebbe in alcun caso evitato la morte del lavoratore.

La Procura ha presentato ricorso rilevando che, a fronte del rischio di ribaltamento, il titolare dell'azienda (e proprietario del macchinario) aveva l'obbligo di implementare un idoneo sistema di ritenuta.

L'imputato opponeva nella propria memoria difensiva che il rinvio a giudizio non avveniva di fatto in qualità di datore di lavoro ma solo di proprietario del mezzo, in quanto la vittima stava svolgendo a sua insaputa un lavoro privato con rollbar disattivato, dispositivo di sicurezza in dotazione. Ne derivava un nesso causale inesistente tra omissione ed evento, visto che le cinture di sicurezza non avrebbero impedito l'evento, tenuto conto di entrambe le concause (disattivazione del rollbar e condotta imprudente della vittima che procedeva a velocità troppo elevata). Inoltre, il veicolo, che operava su un terreno in pendenza, non doveva essere dotato di cinture di sicurezza poiché cingolato e non era autorizzato a circolare su strada.

Nel riconoscere il ricorso inammissibile, la Suprema Corte sottolinea che non emerge in alcun modo che l'imputato tollerasse l'uso del mezzo agricolo da parte del lavoratore per l'esercizio di attività in proprio a favore di terzi extra orario e per ragioni estranee al rapporto di lavoro.

 

 

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02/08/2019