SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI INTRA DAL 2018

 

Obblighi fiscali ridotti a partire da gennaio 2018

 

Dal 1° gennaio 2018 non è più dovuta la presentazione ai fini fiscali degli elenchi Intrastat riepilogativi, con periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alle stesse scadenze, degli elenchi Intra relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017.

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha accolto quanto previsto dall’art. 50, comma 6, terzo periodo, D.L. 331/1993, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, D.L. 244/2016, apportando alcune semplificazioni negli adempimenti richiesti ai contribuenti Iva.

 

Novità e semplificazioni dal 2018

Secondo quanto precisato nel documento, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue mentre, ai fini statistici, permane - con alcune limitazioni - l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute. Il provvedimento in particolare prevede:

semplificazioni dei modelli Intra-2: acquisto di beni (Intra-2 bis) / servizi ricevuti (Intra-2 quater)

semplificazione modelli Intra-1: cessione di beni (Intra-1 bis) / prestazioni rese (Intra-1 quater)

altre semplificazioni e decorrenza

E’ stata poi introdotta una semplificazione per i servizi resi (Intra-1 quater) e ricevuti (Intra-2 quater): il campo interessato è il “Codice Servizio” che subisce un ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, anziché al sesto livello di classificazione CPA, sarà sufficiente fare riferimento al quinto, indicando 5 cifre anziché 6.

A tal fine l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito, in aggiunta alla “Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008)” la nuova “Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (ANNO 2018) 5 DIGIT”, accessibile al seguente indirizzo:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

Le nuove disposizioni sono applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla compilazione e all’invio dei modelli Intra i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie, attive e/o passive. L’obbligo è previsto per:

- i soggetti passivi Iva italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi Iva di altri Stati membri;

- gli enti, le associazioni ed altre organizzazioni che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

L’obbligo è escluso per le prestazioni per le quali non sia dovuta l’imposta in Italia.

Si considerano beni comunitari:

P i beni originari degli Stati membri;

P ovvero, quelli provenienti dai Paesi “terzi” che si trovano in libera pratica nell’UE.

Per quanto riguarda gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, essi si considerano soggetti passivi, per le prestazioni ricevute:

Ø      anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole, se si tratta di enti non commerciali soggetti Iva;

Ø      se identificati ai fini Iva, per effetto del superamento della soglia di 10.000,00 euro annui (art. 38 co. 5 lett. c del D.L. 331/93), qualora si tratti di enti non commerciali non soggetti Iva.

 

Periodicità dei modelli dal 2018

Per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti con periodicità mensile, la soglia dell’ammontare delle operazioni passa da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni (modelli INTRA 2-bis), e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (modelli INTRA 2-quater).

Per gli elenchi relativi alle cessioni di beni (modello INTRA 1-bis) e ai servizi resi (modelli INTRA 1-quater), la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro. Viene poi previsto l’innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali.

In sintesi

 

BENI ricevuti  (intra-2 bis)

MENSILE se superiore a € 200.000 al trimestre* (compilazione solo statistica; col. 10, 11 e 12 se sup. € 20.000.000)

TRIMESTRALE se inferiore a € 200.000 al trimestre*  - - -  (obbligo non più previsto) 

 

SERVIZI ricevuti  (intra-2 quater)

MENSILE se superiore a € 100.000 al trimestre* (compilazione solo ai fini statistici, no col. 6, 7, 9 e 10)

TRIMESTRALE se inferiore a € 100.000 al trimestre*  - - -  (obbligo non più previsto) 

 

BENI ceduti  (intra-1 bis)

MENSILE se superiore a € 100.000 al trimestre* (compilazione sia fiscale, che statistica; col. 9, 10 e 11 se sup. € 20.000.000)

MENSILE se superiore a €  50.000 al trimestre* (compilazione solo fiscale fino a col. 5; col. 6 facoltativa)

TRIMESTRALE se inferiore a €  50.000 al trimestre* (compilazione solo fiscale fino a col. 5; col. 6 facoltativa)       

 

SERVIZI resi  (intra-1 quater)

MENSILE se superiore a €  50.000 al trimestre* (compilazione sia fiscale, che statistica, no col. 5, 6, 8 e 9)

TRIMESTRALE inferiore a €  50.000 al trimestre* (compilazione sia fiscale, che statistica, no col. 5, 6, 8 e 9)

 

Con riferimento all’individuazione della periodicità con la quale scatta l’obbligo di invio mensile/trimestrale dei modelli, si deve fare verificare se in uno dei quattro trimestri precedenti si sono superate le nuove soglie. L’Agenzia ha ribadito che la verifica va effettuata distintamente per ciascuna categoria, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria opera in maniera autonoma e quindi non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

 

Regole specifiche

Fatturazione anticipata o pagamento anticipato

In caso di fatturazione anticipata o di pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo, le relative operazioni devono essere indicate negli elenchi riepilogativi con riferimento alla data della consegna o della spedizione dei beni (art. 50 co. 7 del D.L. n. 331/1993).

Momento di effettuazione dell'operazione

Negli elenchi riepilogativi vanno indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo (mensile o trimestrale) di riferimento (art. 5 co. 1 del D.M. 22 febbraio 2010).

Monitoraggio delle prestazioni di servizi

L’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguarda anche le prestazioni di servizi intracomunitarie “generiche” (art. 7-ter del D.P.R. 633/72).

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

04/01/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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