LAVORATORI OCCASIONALI CON COMUNICAZIONE PREVENTIVA SUL PORTALE LAVORO
Fino al 30 aprile comunicazione via mail; dal 1° maggio per via telematica
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 573 del 28 marzo 2022 ha comunicato che è operativa, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.
Fino al 30.04.2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail. A decorrere dal 1.05.2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Obbligo di comunicazione dal 21 dicembre 2021
Ricordiamo che il decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021) ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, a partire dal 21 dicembre 2021, sulla falsariga della comunicazione utilizzata per gli intermittenti, mediante sms o posta elettronica, prima che il prestatore autonomo inizi a lavorare.
Si tratta delle attività di lavoro autonomo occasionale, svolta ai sensi dell’art. 2222 del c.c. e disciplinata dall’art. 67 del Tuir e dall’art. 5 del D.P.R. 633/72.
Soggetti interessati alla comunicazione
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e pertanto le sole imprese (art. 2195 del c.c.), in quanto è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono quindi esclusi dall’obbligo di comunicazione:
û i committenti privati;
û gli esercenti arti e professioni;
û gli enti del Terzo settore (Ets), le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le Fondazioni Istituti tecnici superiori (Its) quando operano esclusivamente con modalità non commerciali.
Sono anche escluse dall’adempimento altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già soggette all’obbligo di comunicazione, quali:
û i rapporti di natura subordinata;
û le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva;
û le prestazioni instaurate ai sensi dell’54-bis del D.L. n. 50/2017 (libretto di famiglia);
û le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale, in quanto già assoggettate al regime Iva;
û i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.
Contenuto della comunicazione fino al 30 aprile 2022
La comunicazione, dal 12-18 gennaio è fino al 30 aprile p.v. potrà essere effettuata via e-mail all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail e senza nessun allegato, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, c.f./Partita Iva);
- i dati del lavoratore occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e c.f.);
- sede / luogo ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione (ufficio, abitazione, altro);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali e presumibilmente l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese);
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Nuova comunicazione telematica dal 1° maggio 2022
Dal 1° maggio, come specificato nella nota 573 del 28 marzo 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal ministero del Lavoro.
Per accedere all’applicazione “Lavoro autonomo occasionale” è necessario collegarsi al portale “Servizi Lavoro” al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it ed effettuare l’accesso tramite SPID / CIE (Carta d’Identità Elettronica). Dopo aver cliccato sull’icona “Lavoro autonomo occasionale” va selezionato il profilo con cui si desidera operare dal menu dedicato “Scegli per chi intendi operare”.
E’ possibile procedere all’invio della comunicazione soltanto se tutte le informazioni inserite sono congrue e validate dall’applicativo stesso.
Non saranno ritenute valide - e pertanto saranno sanzionabili - le comunicazioni effettuate tramite email direttamente alle sedi territoriali dell’Ispettorato.
Il modello permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Regime sanzionatorio
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni, a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l’Ispettorato può disporre la sospensione dell’attività produttiva.
Chiarimenti dell’INL
L’INL ha fornito, con la nota n. 393/2022, nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali utilizzando ancora le Faq che si riassumono di seguito, che integrano le precedenti già rese note.
Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’obbligo?
No, in quanto l’obbligo è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme a essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto e all’esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo?
Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Sì, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali (si veda la Faq n. 5).
In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei project manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo?
No, è esclusa dall’obbligo, ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, D.L. 510/1996.
Una Spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo?
La Spa con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili a una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e, pertanto, si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.
Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo?
No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo?
Sì, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’articolo 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
E’ previsto l’obbligo per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero?
Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione.
La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente?
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità dell’eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto dell’oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.
05/04/2022