LAVORATORI OCCASIONALI CON COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Entro il 18 gennaio 2022 la comunicazione per le collaborazioni in corso
Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, a partire dal 21 dicembre 2021, sulla falsariga della comunicazione utilizzata per gli intermittenti, mediante sms o posta elettronica, prima che il prestatore autonomo inizi a lavorare.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 29 del 11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo occasionale, svolta ai sensi dell’art. 2222 del c.c. e disciplinata dall’art. 67 del Tuir e dall’art. 5 del D.P.R. 633/72.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di inizio) e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Soggetti interessati alla comunicazione
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e pertanto le sole imprese (art. 2195 del c.c.), in quanto è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono quindi esclusi dall’obbligo di comunicazione:
û i committenti privati;
û gli esercenti arti e professioni.
Sono anche escluse dall’adempimento altre tipologie di lavoro autonomo, molte delle quali già soggette all’obbligo di comunicazione, quali:
û i rapporti di natura subordinata;
û le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva;
û le prestazioni instaurate ai sensi dell’54-bis del D.L. n. 50/2017 (libretto di famiglia);
û le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale, in quanto già assoggettate al regime Iva;
û i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.
Come va effettuata la comunicazione
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di inizio) e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per le collaborazioni che decorrono dal 12 gennaio 2022, la comunicazione deve avvenire prima che il prestatore autonomo inizi a lavorare.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail e senza nessun allegato, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, c.f./Partita Iva);
- i dati del lavoratore occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e c.f.);
- sede / luogo ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione (ufficio, abitazione, altro);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali e presumibilmente l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese);
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Fac-simile di comunicazione da inviare via mail
email: itl.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (ART. 13, LEGGE 215/2021)
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ...............
committente:
ragione sociale
c.f. e partita iva
sede legale
prestatore:
cognome e nome:
luogo e data di nascita
c.f. e residenza
luogo e contenuto della prestazione:
la prestazione si svolgerà presso la sede operativa di ......................../ sede legale ............................ e consisterà nello svolgimento di ...........................................................................
inizio e durata:
la prestazione avrà inizio in data ................... e durerà presumibilmente per due settimane.
compenso stabilito:
per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di euro ................................. lordi che verranno erogati a seguito emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.
Regime sanzionatorio
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
13/01/2022