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IL LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E DI QUELLA DEI PRESENTI

 

Con le nuove modalità lavorative introdotte dallo smart working e del lavoro agile, non vanno dimenticati gli obblighi che il Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), impone di adottare a questa modalità specifica di lavoro, nei limiti delle compatibilità. A questa “lista” di previsioni si contrappone una serie di diritti e obblighi, rispettivamente a favore e a carico del lavoratore, previsti per la generalità dei rapporti di lavoro e da “adattare” alle forme di effettuazione della prestazione da remoto.

 

Diritti del lavoratore

I lavoratori hanno il diritto di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dall’attuare o riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato; di allontanarsi - in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato - nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze; di essere sottoposti a visite mediche personali qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

 

Obblighi del lavoratore

Segue una elencazione schematica e sommaria degli obblighi gravanti in generale sul lavoratore con riferimento esclusivo agli articoli 20 e 21 del D.Lgs 81/2008:

1. deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20, comma 1);

2. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 20, comma 2, lett. a);

3. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (Art. 20, comma 2, lett. b);

4. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 20, comma 2, lett. c);

5. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (Art. 20, comma 2, lett. d);

6. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 20, comma 2, lett. e);

7. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (Art. 20, comma 2, lett. f);

8. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lett. g);

9. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art. 20, comma 2, lett. h);

10. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (Art. 20, comma 2, lett. i);

11. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 – (Art. 21, comma 1, lett. a);

12. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08 (Art. 21, comma 1, lett. b);

13. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (Art. 21, comma 1, lett. c).

In ogni caso, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (Art. 20, comma 3).

 

Norme emergenziali

Quanto sopra esposto corrisponde al costrutto normativo in tema di sicurezza del lavoro, nella sua applicazione “universale” a qualunque rapporto di lavoro (salve le precisazioni evidenziate per tipologie particolari della prestazione). Come noto, nella attuale situazione emergenziale (così fino al 31 dicembre 2021) il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, consegna a quest’ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Da parte sua, il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

 

 

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06/09/2021