AUMENTANO LE SANZIONI SUL LAVORO IRREGOLARE

 

Fino al 40% se già contestate nel triennio precedente

 

La legge di Bilancio 2019, per contrastare il lavoro sommerso e favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto dal 1° gennaio 2019, un aumento del 20% delle sanzioni per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunicazione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro. Le maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo.

 

Le violazioni interessate all’aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate nell’articolo 1 della legge di Bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al Ministro del Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

 

Le nuove sanzioni

L’incremento si articola in tre casi:

·      20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;

·      10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico);

·      le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all’articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il lavoro sommerso con una “maxisanzione”, nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l’occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione-base (cui verrà applicato l’aumento) varia da 1.500 a 9mila euro; nel secondo da 3mila a 18mila euro; nel terzo caso da 6mila a 36mila euro. Nell’ipotesi poi che l’assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di mano d’opera che è punito, dall’art. 18 del D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell’utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è all’art. 10 del D.Lgs. 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3mila euro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti.

La sanzione è da 2mila a 6mila euro per l’irregolare od omessa designazione del referente.

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (D.Lgs. 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l’incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l’aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

 

Nuova struttura di controllo e vigilanza

Viene anche rafforzata l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La legge di Bilancio, al comma 445, si preoccupa della struttura burocratico-operativa prevedendo, complessivamente, l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni (300, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020 e 330 nel 2021): il Legislatore ha usato l’avverbio “prevalentemente” in quanto è ben conscio della necessità di rimpinguare gli organici amministrativi, particolarmente carenti in molte strutture territoriali.

Altra grossa novità è rappresentata dal fatto che, a livello centrale, viene previsto il raddoppio del numero dei Dirigenti Generali che da due passano a quattro: con la stessa disposizione si prevede che i Dirigenti di seconda fascia (quelli non generali come, tanto per fare un esempio, sono i “Capi” degli Ispettorati territoriali e di quelli interregionali) passino da 88 a 94. Tale aumento è, probabilmente, legato alla necessità di creare le strutture di supporto centrale per i nuovi Dirigenti Generali che potrebbero aver bisogno, complessivamente, di sei unità con tale qualifica.

Contemporaneamente, il progressivo pensionamento per raggiunti limiti di età, del contingente concernente i Dirigenti periferici (attualmente, ve ne sono molti, in servizio, che hanno la responsabilità di 2 o 3 strutture territoriali provinciali) ha indotto il Legislatore a prevedere l’inserimento negli organici di 12 nuove unità anche attingendo alla graduatoria degli idonei di un concorso bandito ed espletato alcuni anni or sono.

 

 

08/01/2019

 

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