PRESTAZIONI OCCASIONALI E BUONI LAVORO

 

Le novità della Legge di Bilancio 2023

 

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato un restyling al sistema dei voucher lavoro, disciplina esistente da alcuni anni e che disciplina il lavoro occasionale e il libretto di famiglia.

Più incisiva la novità per il settore agricolo (commi 343-354): è stata introdotta una forma contrattuale flessibile, che non ha nulla a che vedere con l’impianto dei cosiddetti voucher, ma entra a pieno titolo nell’alveo del lavoro subordinato.

 

Vengono eliminati i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore, impresa o persona fisica/famiglia, ricorrendo rispettivamente al contratto di prestazione occasionale (PREST.O) ed al Libretto di Famiglia, può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS.

 

In sintesi le due modalità

L’art. 54-bis, co. 1 del D.L. 50/2017, definisce le prestazioni di lavoro occasionale con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all'anno civile, è relativo a:

·     ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

·     ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

·     prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Prestazioni occasionali

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche.

Libretto di famiglia

Possono utilizzare il libretto famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

a)      piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b)      assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c)      insegnamento privato supplementare.

 

Le novità per l’utilizzo

Per tutti gli utilizzatori del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, comma 1, lettera a), D.L. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54-bis, comma 1, lettera c), D.L. 50/2017). Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all'anno civile, sono pari a:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

La novella normativa, introducendo l’art. 54-bis, comma 1-bis, D.L. 50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

E’ stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle specifiche categorie di cui all’art. 54-bis, comma 8, D.L. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Si rammenta che per le sole società sportive di cui, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno del 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Per completezza di informazioni si ricorda che, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

·     titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

·     giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;

·     persone disoccupate;

·     percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per effetto, poi, delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso non opera esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.

 

Contratto ad hoc in agricoltura

L’art. 1, co. 342 della L. 197/2022, ha parzialmente abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dall’art. 54-bis, co. 14, lettera b) del D.L. 50/2017. E’ stata, altresì, prevista, dall’art. 1, co. 343 della L. 197/2022, l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Per il biennio 2023-2024 sarà possibile, per le imprese agricole, ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, secondo le disposizioni dell’art. 1, co. 344-354 della L. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’Impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.

 

Modalità di pagamento e procedure INPS

Nulla cambia circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese mediante l’utilizzo di PREST.O e mediante il libretto famiglia; in tal caso per prestazioni saltuarie di lavori domestici, di assistenza e di cura e per le lezioni private, ma sempre nel rispetto delle perimetrazioni legali già previste dalla normativa, anche sotto il profilo previdenziale e fiscale.

E’ opportuno ricordare che rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali - almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa - mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a 10 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Non varia di fatti il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher in quanto questi ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla particolare Gestione separata INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si ricorda che tale prestatore rimane soggetto alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali normate dal D.Lgs. n. 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ha diritto alle informazioni previste dal D.Lgs n. 104/2022 (decreto Trasparenza).

Inoltre i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

03/02/2023

 

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