CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE
Regole e limiti dei contratti a tempo determinato stagionale
Il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine applicato ad alcuni lavori legati alle stagioni. Con lavori stagionali si intendono infatti una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell’anno, in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto.
Con l’arrivo della primavera, molte attività riapriranno le proprie porte, altre affronteranno picchi di lavoro: a tal fine, si propone un riepilogo delle principali peculiarità del contratto a termine di natura stagionale.
Definizione
Il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine applicato ad alcuni lavori legati alle stagioni. Con lavori stagionali si intendono infatti una serie di attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell’anno, in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto.
Sono stagionali le attività qualificate come tali dai contratti collettivi (es. CCNL Turismo) nonché quelle previste con decreto del Ministero del lavoro (non ancora emanato); in attesa del decreto, valgono le 52 attività riportate nel D.P.R. n. 1525/1963.
Durata massima
Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto a tempo determinato non può superare i 24 mesi o la maggior durata prevista dai contratti collettivi (considerando l’obbligo di causale superati i primi 12); medesimo limite vale nel caso di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Tale limite di durata non vale per i contratti stagionali: rispetto a ciò, peraltro, con nota 15/2016, il Ministero del Lavoro ha ribadito come la citata deroga valga sia per la stagionalità “di legge” che per quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Rinnovi e proroghe
La normativa in materia di tempo determinato, con riferimento a rinnovi e proroghe, prevede:
- 10 giorni di calendario dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi,
- 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.
Rispetto a quanto appena descritto, è bene sottolineare come i contratti per attività stagionali siano soggetti soltanto alla limitazione del numero massimo di proroghe.
Sempre con riferimento al tema della riassunzione, però, è necessario anche ricordare come, a seguito dell’entrata in vigore del decreto Dignità (D.L. 87/2018), in occasione di ogni rinnovo del contratto (anche in somministrazione), sia previsto l’aumento della contribuzione addizionale tipica dei contratti a termine (1,40%) di 0,5 punti percentuali.
Rispetto a questo, è
necessario fare un’ulteriore precisazione: la normativa vigente, infatti,
esclude l’applicazione della contribuzione addizionale per le attività
stagionali ex lege (D.P.R. 1525/1963), ma non per i contratti con carattere di
stagionalità previsti dalla contrattazione collettiva; per le medesime ragioni,
l’eventuale aumento dello 0,5%, nel caso di riassunzione, sarà applicato solo
in questo ultimo caso.
Numero massino di contratti a tempo determinato
L’art. 23 D.Lgs. 81/2015 stabilisce un limite massimo di contratti a termine, che il datore di lavoro può utilizzare: facendo salve diverse previsioni dei contratti collettivi, tale limite è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1.01 dell'anno di assunzione, fermo restando che, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Per quanto concerne i contratti di natura stagionale (di legge o da contratto collettivo), è necessario sottolineare come gli stessi siano esclusi dal calcolo di tale limite complessivo.
Diritto di precedenza
Il D.Lgs. 81/2015
prevede un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate
dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto
per il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo
determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un
periodo superiore a 6 mesi: al fine di rendere efficace tale diritto il
lavoratore dovrà, comunque, manifestare per iscritto la propria volontà in tal
senso entro 6 mesi dalla cessazione medesima.
Per quanto concerne il lavoratore assunto per lo
svolgimento di attività stagionali, lo stesso ha diritto di precedenza rispetto
a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività, purché il lavoratore manifesti la propria
volontà per iscritto entro 3 mesi dalla
cessazione del contratto.
D.P.R. 1525 del 1963
Moltissimi contratti collettivi nazionali non definiscono ipotesi di stagionalità. Considerando che siamo ancora in attesa del nuovo decreto ministeriale che sostituisca il vecchio D.P.R. 1525/1963 (vigente pro tempore), per ovviare alle mancanze della contrattazione di primo livello, diviene strategico ragionare di contrattazione di secondo livello (territoriale o, ancor meglio, aziendale) considerando che il D.Lgs. 81/2015 all’art. 21, c. 2 parla di “ipotesi individuate dai contratti collettivi” e che l’art. 51 del medesimo decreto ribadisce che “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i contratti di lavoro stagionali:
04/04/2023